1. Agli enti creditizi, agli enti finanziari e ai prestatori di servizi per le cripto-attività è fatto divieto di tenere conti bancari e di pagamento anonimi, libretti di risparmio anonimi, cassette di sicurezza anonime o conti di cripto-attività anonimi, nonché qualsiasi conto che consenta altrimenti l'anonimizzazione dell'intestatario del conto cliente ovvero l'anonimizzazione o un maggiore offuscamento delle operazioni, anche attraverso monete incentrate sull'anonimato.
I titolari e i beneficiari di conti bancari o di pagamento anonimi, libretti di risparmio anonimi, cassette di sicurezza anonime detenute da enti creditizi o finanziari o conti di cripto-attività anonimi sono soggetti a misure di adeguata verifica della clientela prima che tali conti, libretti di risparmio o cassette di sicurezza siano utilizzati in qualsiasi modo.