+Articolo 79 1

Articolo 79 1

1.   Agli enti creditizi, agli enti finanziari e ai prestatori di servizi per le cripto-attività è fatto divieto di tenere conti bancari e di pagamento anonimi, libretti di risparmio anonimi, cassette di sicurezza anonime o conti di cripto-attività anonimi, nonché qualsiasi conto che consenta altrimenti l'anonimizzazione dell'intestatario del conto cliente ovvero l'anonimizzazione o un maggiore offuscamento delle operazioni, anche attraverso monete incentrate sull'anonimato.

I titolari e i beneficiari di conti bancari o di pagamento anonimi, libretti di risparmio anonimi, cassette di sicurezza anonime detenute da enti creditizi o finanziari o conti di cripto-attività anonimi sono soggetti a misure di adeguata verifica della clientela prima che tali conti, libretti di risparmio o cassette di sicurezza siano utilizzati in qualsiasi modo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito