+Articolo 5 3

Articolo 5 3

3.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, in caso di trasferimenti di fondi di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera b), il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante non è tenuto a verificare i dati informativi relativi all’ordinante, a meno che il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante:

a)

abbia ricevuto i fondi da trasferire in contante o in moneta elettronica anonima; o

b)

abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito