+Articolo 6 1

Articolo 6 1

1.   Nel caso di un trasferimento raggruppato proveniente da un unico ordinante, se i prestatori di servizi di pagamento dei beneficiari sono stabiliti fuori dell’Unione, l’articolo 4, paragrafo 1, non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel file di raggruppamento figurino i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, che tali dati siano stati verificati conformemente all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, e che i singoli trasferimenti siano corredati del numero di conto di pagamento dell’ordinante o, qualora si applichi l’articolo 4, paragrafo 3, del codice unico di identificazione dell’operazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito