+Articolo 6 Trasferimenti di fondi all’esterno dell’Unione
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Articolo 6 Trasferimenti di fondi all’esterno dell’Unione
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 6 1
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1. Nel caso di un trasferimento raggruppato proveniente da un unico ordinante, se i prestatori di servizi di pagamento dei beneficiari sono stabiliti fuori dell’Unione, l’articolo 4, paragrafo 1, non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel file di raggruppamento figurino i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, che tali dati siano stati verificati conformemente all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, e che i singoli trasferimenti siano corredati del numero di conto di pagamento dell’ordinante o, qualora si applichi l’articolo 4, paragrafo 3, del codice unico di identificazione dell’operazione.
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Articolo 6 2
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2. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, e fatti salvi, se del caso, i dati informativi richiesti ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012, se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è stabilito fuori dell’Unione, i trasferimenti di fondi non superiori a 1 000 EUR che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, superino i 1 000 EUR, sono accompagnati almeno da:
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a)
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i nomi dell’ordinante e del beneficiario; e
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b)
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i numeri di conto di pagamento dell’ordinante e del beneficiario o, qualora si applichi l’articolo 4, paragrafo 3, il codice unico di identificazione dell’operazione.
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In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante non è tenuto a verificare i dati informativi relativi all’ordinante di cui al presente paragrafo, a meno che il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante:
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a)
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abbia ricevuto i fondi da trasferire in contante o in moneta elettronica anonima; o
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b)
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abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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