+Articolo 21 1

Articolo 21 1

1.   Il prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività stabilisce procedure efficaci basate sul rischio, ivi comprese le procedure calibrate in funzione dei rischi di cui all’articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849, per stabilire se eseguire, rifiutare, restituire o sospendere un trasferimento di cripto-attività non accompagnato dai prescritti dati informativi relativi al cedente e al cessionario e le opportune misure da adottare.

Ove il prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività, nel ricevere un trasferimento di cripto-attività, si renda conto che i dati informativi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) e c), o all’articolo 15, paragrafo 1, mancano o sono incompleti, tale prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività, in funzione della valutazione del rischio e senza indebito ritardo:

a)

rifiuta il trasferimento o restituisce le cripto-attività trasferite; oppure

b)

richiede i prescritti dati informativi relativi al cedente e al cessionario prima di procedere alla trasmissione del trasferimento di cripto-attività.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito