1. Il prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività stabilisce procedure efficaci basate sul rischio, ivi comprese le procedure calibrate in funzione dei rischi di cui all’articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849, per stabilire se eseguire, rifiutare, restituire o sospendere un trasferimento di cripto-attività non accompagnato dai prescritti dati informativi relativi al cedente e al cessionario e le opportune misure da adottare.
Ove il prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività, nel ricevere un trasferimento di cripto-attività, si renda conto che i dati informativi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) e c), o all’articolo 15, paragrafo 1, mancano o sono incompleti, tale prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività, in funzione della valutazione del rischio e senza indebito ritardo:
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a)
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rifiuta il trasferimento o restituisce le cripto-attività trasferite; oppure
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b)
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richiede i prescritti dati informativi relativi al cedente e al cessionario prima di procedere alla trasmissione del trasferimento di cripto-attività.
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