7. Le autorità competenti esercitano i loro poteri di imporre sanzioni e misure amministrative conformemente al presente regolamento in uno dei modi seguenti:
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b)
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in collaborazione con altre autorità;
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c)
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sotto la propria responsabilità con delega a tali altre autorità;
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d)
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rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.
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Nell’esercizio dei loro poteri di imporre misure e sanzioni e misure amministrative, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che tali sanzioni o misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.