1. Il numero di clienti interessati dall’incidente, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554, riflette il numero di tutti i clienti interessati, siano essi persone fisiche o giuridiche, che sono o sono stati impossibilitati a usufruire del servizio fornito dall’entità finanziaria durante l’incidente o che hanno subito un impatto negativo a causa dell’incidente. Tale numero comprende anche i terzi esplicitamente coperti dall’accordo contrattuale tra l’entità finanziaria e il cliente come beneficiari del servizio interessato.