5. Nel considerare il criterio di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 e se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i sottocriteri della «fase 1» di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le AEV effettuano la valutazione in funzione dei seguenti sottocriteri della «fase 2»:
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a)
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sottocriterio 1.3: l’intensità dell’impatto che l’interruzione dei servizi TIC prestati dal fornitore terzo di servizi TIC esercita sull’attività e sulle operazioni delle entità finanziarie individuate nei sottocriteri della «fase 1» di cui al paragrafo 1 del presente articolo e il numero di entità finanziarie interessate;
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b)
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sottocriterio 1.4: la dipendenza del fornitore terzo critico di servizi TIC dagli stessi subappaltatori che forniscono servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie.
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