1. Nel considerare il criterio di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2554, le AEV valutano se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i seguenti sottocriteri della «fase 1»:
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a)
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sottocriterio 2.1: numero di enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e di altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) che sono enti creditizi che ricevono dallo stesso fornitore terzo servizi TIC che supportano funzioni essenziali o importanti;
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b)
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sottocriterio 2.2: numero di entità finanziarie diverse dagli enti creditizi, dai G-SII e dagli O-SII di cui alla precedente lettera a), identificate come sistemiche dalle autorità competenti di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554 e che ricevono dallo stesso fornitore terzo servizi TIC che supportano funzioni essenziali o importanti.
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