+Articolo 3 1

Articolo 3 1

1.   Nel considerare il criterio di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2554, le AEV valutano se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i seguenti sottocriteri della «fase 1»:

a)

sottocriterio 2.1: numero di enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e di altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) che sono enti creditizi che ricevono dallo stesso fornitore terzo servizi TIC che supportano funzioni essenziali o importanti;

b)

sottocriterio 2.2: numero di entità finanziarie diverse dagli enti creditizi, dai G-SII e dagli O-SII di cui alla precedente lettera a), identificate come sistemiche dalle autorità competenti di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554 e che ricevono dallo stesso fornitore terzo servizi TIC che supportano funzioni essenziali o importanti.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito