4. Nel considerare il criterio di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2554 e se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i sottocriteri della «fase 1» di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le AEV effettuano la valutazione in funzione del seguente sottocriterio della «fase 2»:
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sottocriterio 2.3: sono interdipendenti i G-SII o gli O-SII e le altre entità finanziarie rientranti nella valutazione in funzione dei sottocriteri della «fase 1» di cui al paragrafo 1 del presente articolo che dipendono da un servizio TIC prestato dallo stesso fornitore terzo di servizi TIC, anche laddove tali G-SII o O-SII prestino servizi finanziari infrastrutturali ad altre entità finanziarie.
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