+Articolo 6 3

Articolo 6 3

3.   Su richiesta dell’autorità di sorveglianza capofila, l’autorità competente fornisce in tempi ragionevoli i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1. Nel richiedere i risultati di tale valutazione, l’autorità di sorveglianza capofila tiene conto del principio di proporzionalità e della dimensione dei rischi associati alle raccomandazioni, compresi gli impatti transfrontalieri di tali rischi quando incidono su entità finanziarie che operano in più di uno Stato membro.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito