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+Articolo 6 3 |
Articolo 6 33. Su richiesta dell’autorità di sorveglianza capofila, l’autorità competente fornisce in tempi ragionevoli i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1. Nel richiedere i risultati di tale valutazione, l’autorità di sorveglianza capofila tiene conto del principio di proporzionalità e della dimensione dei rischi associati alle raccomandazioni, compresi gli impatti transfrontalieri di tali rischi quando incidono su entità finanziarie che operano in più di uno Stato membro. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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