7. Ai fini dell’inclusione di funzioni essenziali o importanti nell’ambito di applicazione del TLPT, le entità finanziarie prendono in considerazione i criteri seguenti:
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a)
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l’essenzialità o l’importanza della funzione e il suo possibile impatto sul settore finanziario e sulla stabilità finanziaria a livello dell’Unione e nazionale;
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b)
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l’importanza della funzione per l’operatività quotidiana dell’entità finanziaria;
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c)
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l’intercambiabilità della funzione;
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d)
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l’interconnessione con altre funzioni;
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e)
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l’ubicazione geografica della funzione;
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f)
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la dipendenza settoriale di altre entità dalla funzione;
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g)
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se disponibili, analisi delle minacce riguardanti la funzione.
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