9. In caso di rilevamento delle attività di test da parte di qualsiasi membro del personale dell’entità finanziaria o dei suoi fornitori terzi di servizi di TIC o del suo fornitore intragruppo di servizi TIC, se del caso, il team di controllo, in consultazione con i soggetti incaricati dello svolgimento dei test e fatto salvo il paragrafo 10, propone e presenta ai responsabili dei test misure che consentano di proseguire il TLPT, garantendone nel contempo la segretezza, affinché possano convalidarle.