1. Ai fini dello svolgimento di un TLPT in relazione a un’entità finanziaria che fornisce servizi in più di uno Stato membro, anche attraverso una succursale, la rispettiva autorità competente per il TLPT:
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a)
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determina quali autorità competenti per i TLPT negli Stati membri ospitanti sono coinvolte, prendendo in considerazione se una o più funzioni essenziali o importanti sono svolte o condivise negli Stati membri ospitanti;
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b)
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informa le autorità competenti per i TLPT identificate conformemente alla lettera a) della decisione di svolgere un TLPT sull’entità finanziaria;
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c)
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salvo diversamente concordato dalle autorità competenti per i TLPT, l’autorità competente per il TLPT dell’entità finanziaria dirige il TLPT.
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Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni sul futuro svolgimento di un TLPT, le autorità competenti per i TLPT degli Stati membri ospitanti possono manifestare il proprio interesse a seguire il TLPT in qualità di osservatori oppure incaricare un responsabile dei test affinché partecipi al TLPT. L’autorità capofila competente per il TLPT fornisce a tutte le autorità competenti per i TLPT che agiscono in qualità di osservatori nel TLPT il documento relativo alle specifiche dell’ambito di applicazione, la relazione di sintesi sul test, il piano correttivo e l’attestato.
L’autorità capofila competente per il TLPT coordina tutte le autorità competenti per i TLPT partecipanti durante l’intero test e adotta tutte le decisioni necessarie per svolgere il TLPT in modo adeguato ed efficace. L’autorità capofila competente per il TLPT può stabilire un numero massimo di autorità competenti per i TLPT partecipanti, qualora lo svolgimento del TLPT in maniera efficiente potrebbe risultare altrimenti compromesso.