+Articolo 16 Cooperazione e riconoscimento reciproco
---+Articolo 16 1
---+Articolo 16 2
---+Articolo 16 3
---+Articolo 16 4
---+Articolo 16 5
---+Articolo 16 6
|
Articolo 16 Cooperazione e riconoscimento reciproco
-
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 16 1
|
1. Ai fini dello svolgimento di un TLPT in relazione a un’entità finanziaria che fornisce servizi in più di uno Stato membro, anche attraverso una succursale, la rispettiva autorità competente per il TLPT:
|
a)
|
determina quali autorità competenti per i TLPT negli Stati membri ospitanti sono coinvolte, prendendo in considerazione se una o più funzioni essenziali o importanti sono svolte o condivise negli Stati membri ospitanti;
|
|
b)
|
informa le autorità competenti per i TLPT identificate conformemente alla lettera a) della decisione di svolgere un TLPT sull’entità finanziaria;
|
|
c)
|
salvo diversamente concordato dalle autorità competenti per i TLPT, l’autorità competente per il TLPT dell’entità finanziaria dirige il TLPT.
|
Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni sul futuro svolgimento di un TLPT, le autorità competenti per i TLPT degli Stati membri ospitanti possono manifestare il proprio interesse a seguire il TLPT in qualità di osservatori oppure incaricare un responsabile dei test affinché partecipi al TLPT. L’autorità capofila competente per il TLPT fornisce a tutte le autorità competenti per i TLPT che agiscono in qualità di osservatori nel TLPT il documento relativo alle specifiche dell’ambito di applicazione, la relazione di sintesi sul test, il piano correttivo e l’attestato.
L’autorità capofila competente per il TLPT coordina tutte le autorità competenti per i TLPT partecipanti durante l’intero test e adotta tutte le decisioni necessarie per svolgere il TLPT in modo adeguato ed efficace. L’autorità capofila competente per il TLPT può stabilire un numero massimo di autorità competenti per i TLPT partecipanti, qualora lo svolgimento del TLPT in maniera efficiente potrebbe risultare altrimenti compromesso.
|
|
Articolo 16 2
|
2. Se un’entità finanziaria utilizza lo stesso fornitore intragruppo di servizi TIC di entità finanziarie stabilite in altri Stati membri, o appartiene a un gruppo e condivide sistemi di TIC con entità finanziarie dello stesso gruppo stabilite in altri Stati membri, l’autorità competente per il TLPT dell’entità finanziaria contatta le autorità competenti per i TLPT delle altre entità finanziarie che utilizzano lo stesso fornitore intragruppo di servizi TIC o condividono sistemi di TIC appartenenti al gruppo e valuta con esse la fattibilità e l’idoneità di svolgere un TLPT comune nei loro confronti. Un TLPT comune è da preferire a un TLPT individuale se consente una riduzione dei costi e delle risorse per le entità finanziarie e per le autorità competenti per i TLPT, purché la solidità e l’efficacia del test non siano compromesse.
|
|
Articolo 16 3
|
3. Ai fini dello svolgimento di un TLPT comune:
|
a)
|
le autorità competenti per i TLPT delle entità finanziarie concordano quale entità finanziaria è designata per condurre il TLPT, tenendo conto della struttura del gruppo e dell’efficienza del test;
|
|
b)
|
l’autorità competente per il TLPT dell’entità finanziaria designata conformemente alla lettera a) dirige il TLPT, salvo diversamente concordato dalle autorità competenti per i TLPT delle entità finanziarie che partecipano al TLPT comune;
|
|
c)
|
le autorità competenti per i TLPT delle entità finanziarie diverse dall’entità finanziaria designata per dirigere il TLPT comune possono manifestare il proprio interesse a seguire il TLPT in qualità di osservatori o assegnare un responsabile dei test a tale TLPT.
|
L’autorità capofila competente per il TLPT coordina tutte le autorità competenti per i TLPT coinvolte nel TLPT comune e adotta tutte le decisioni necessarie per svolgere il TLPT comune in modo corretto ed efficace.
|
|
Articolo 16 4
|
4. Qualora un’entità finanziaria intenda condurre un TLPT congiunto di cui all’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554, che potrebbe coinvolgere entità finanziarie stabilite in altri Stati membri, la rispettiva autorità competente per il TLPT contatta le autorità competenti per i TLPT delle altre entità finanziarie e valuta con esse la fattibilità e l’idoneità di svolgere un TLPT congiunto che le riguardi a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554.
|
|
Articolo 16 5
|
5. Ai fini dello svolgimento di un TLPT congiunto di cui all’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554:
|
a)
|
le autorità competenti per i TLPT delle entità finanziarie concordano quale entità finanziaria designare per condurre il TLPT congiunto, tenendo conto dei servizi TIC forniti dal fornitore terzo di servizi TIC alle entità finanziarie e dell’efficienza del test;
|
|
b)
|
l’autorità competente per il TLPT dell’entità finanziaria designata conformemente alla lettera a) dirige il TLPT, salvo diversamente concordato dalle autorità competenti per i TLPT delle entità finanziarie che partecipano al TLPT congiunto;
|
|
c)
|
le autorità competenti per i TLPT delle entità finanziarie diverse dall’entità finanziaria designata per dirigere il TLPT congiunto possono manifestare il proprio interesse a seguire il TLPT in qualità di osservatori o assegnare un responsabile dei test a tale TLPT.
|
L’autorità capofila competente per il TLPT coordina tutte le autorità competenti per i TLPT coinvolte nel TLPT congiunto e adotta tutte le decisioni necessarie per svolgere il TLPT congiunto in modo corretto ed efficace.
|
|
Articolo 16 6
|
6. Se, in relazione a un’entità finanziaria che ha l’obbligo di svolgere un TLPT, la rispettiva autorità competente per il TLPT è diversa dalla rispettiva autorità competente di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554, tali autorità condividono tutte le informazioni pertinenti riguardanti tutte le questioni relative al TLPT ai fini dello svolgimento del TLPT o dell’esercizio delle loro funzioni conformemente a detto regolamento.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|