+Articolo 16 Cooperazione e riconoscimento reciproco
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Articolo 16 Cooperazione e riconoscimento reciproco

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 16 1

1.   Ai fini dello svolgimento di un TLPT in relazione a un’entità finanziaria che fornisce servizi in più di uno Stato membro, anche attraverso una succursale, la rispettiva autorità competente per il TLPT:

a)

determina quali autorità competenti per i TLPT negli Stati membri ospitanti sono coinvolte, prendendo in considerazione se una o più funzioni essenziali o importanti sono svolte o condivise negli Stati membri ospitanti;

b)

informa le autorità competenti per i TLPT identificate conformemente alla lettera a) della decisione di svolgere un TLPT sull’entità finanziaria;

c)

salvo diversamente concordato dalle autorità competenti per i TLPT, l’autorità competente per il TLPT dell’entità finanziaria dirige il TLPT.

Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni sul futuro svolgimento di un TLPT, le autorità competenti per i TLPT degli Stati membri ospitanti possono manifestare il proprio interesse a seguire il TLPT in qualità di osservatori oppure incaricare un responsabile dei test affinché partecipi al TLPT. L’autorità capofila competente per il TLPT fornisce a tutte le autorità competenti per i TLPT che agiscono in qualità di osservatori nel TLPT il documento relativo alle specifiche dell’ambito di applicazione, la relazione di sintesi sul test, il piano correttivo e l’attestato.

L’autorità capofila competente per il TLPT coordina tutte le autorità competenti per i TLPT partecipanti durante l’intero test e adotta tutte le decisioni necessarie per svolgere il TLPT in modo adeguato ed efficace. L’autorità capofila competente per il TLPT può stabilire un numero massimo di autorità competenti per i TLPT partecipanti, qualora lo svolgimento del TLPT in maniera efficiente potrebbe risultare altrimenti compromesso.

Articolo 16 2

2.   Se un’entità finanziaria utilizza lo stesso fornitore intragruppo di servizi TIC di entità finanziarie stabilite in altri Stati membri, o appartiene a un gruppo e condivide sistemi di TIC con entità finanziarie dello stesso gruppo stabilite in altri Stati membri, l’autorità competente per il TLPT dell’entità finanziaria contatta le autorità competenti per i TLPT delle altre entità finanziarie che utilizzano lo stesso fornitore intragruppo di servizi TIC o condividono sistemi di TIC appartenenti al gruppo e valuta con esse la fattibilità e l’idoneità di svolgere un TLPT comune nei loro confronti. Un TLPT comune è da preferire a un TLPT individuale se consente una riduzione dei costi e delle risorse per le entità finanziarie e per le autorità competenti per i TLPT, purché la solidità e l’efficacia del test non siano compromesse.

Articolo 16 3

3.   Ai fini dello svolgimento di un TLPT comune:

a)

le autorità competenti per i TLPT delle entità finanziarie concordano quale entità finanziaria è designata per condurre il TLPT, tenendo conto della struttura del gruppo e dell’efficienza del test;

b)

l’autorità competente per il TLPT dell’entità finanziaria designata conformemente alla lettera a) dirige il TLPT, salvo diversamente concordato dalle autorità competenti per i TLPT delle entità finanziarie che partecipano al TLPT comune;

c)

le autorità competenti per i TLPT delle entità finanziarie diverse dall’entità finanziaria designata per dirigere il TLPT comune possono manifestare il proprio interesse a seguire il TLPT in qualità di osservatori o assegnare un responsabile dei test a tale TLPT.

L’autorità capofila competente per il TLPT coordina tutte le autorità competenti per i TLPT coinvolte nel TLPT comune e adotta tutte le decisioni necessarie per svolgere il TLPT comune in modo corretto ed efficace.

Articolo 16 4

4.   Qualora un’entità finanziaria intenda condurre un TLPT congiunto di cui all’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554, che potrebbe coinvolgere entità finanziarie stabilite in altri Stati membri, la rispettiva autorità competente per il TLPT contatta le autorità competenti per i TLPT delle altre entità finanziarie e valuta con esse la fattibilità e l’idoneità di svolgere un TLPT congiunto che le riguardi a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554.

Articolo 16 5

5.   Ai fini dello svolgimento di un TLPT congiunto di cui all’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554:

a)

le autorità competenti per i TLPT delle entità finanziarie concordano quale entità finanziaria designare per condurre il TLPT congiunto, tenendo conto dei servizi TIC forniti dal fornitore terzo di servizi TIC alle entità finanziarie e dell’efficienza del test;

b)

l’autorità competente per il TLPT dell’entità finanziaria designata conformemente alla lettera a) dirige il TLPT, salvo diversamente concordato dalle autorità competenti per i TLPT delle entità finanziarie che partecipano al TLPT congiunto;

c)

le autorità competenti per i TLPT delle entità finanziarie diverse dall’entità finanziaria designata per dirigere il TLPT congiunto possono manifestare il proprio interesse a seguire il TLPT in qualità di osservatori o assegnare un responsabile dei test a tale TLPT.

L’autorità capofila competente per il TLPT coordina tutte le autorità competenti per i TLPT coinvolte nel TLPT congiunto e adotta tutte le decisioni necessarie per svolgere il TLPT congiunto in modo corretto ed efficace.

Articolo 16 6

6.   Se, in relazione a un’entità finanziaria che ha l’obbligo di svolgere un TLPT, la rispettiva autorità competente per il TLPT è diversa dalla rispettiva autorità competente di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554, tali autorità condividono tutte le informazioni pertinenti riguardanti tutte le questioni relative al TLPT ai fini dello svolgimento del TLPT o dell’esercizio delle loro funzioni conformemente a detto regolamento.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito