+Articolo 16 3

Articolo 16 3

3.   Ai fini dello svolgimento di un TLPT comune:

a)

le autorità competenti per i TLPT delle entità finanziarie concordano quale entità finanziaria è designata per condurre il TLPT, tenendo conto della struttura del gruppo e dell’efficienza del test;

b)

l’autorità competente per il TLPT dell’entità finanziaria designata conformemente alla lettera a) dirige il TLPT, salvo diversamente concordato dalle autorità competenti per i TLPT delle entità finanziarie che partecipano al TLPT comune;

c)

le autorità competenti per i TLPT delle entità finanziarie diverse dall’entità finanziaria designata per dirigere il TLPT comune possono manifestare il proprio interesse a seguire il TLPT in qualità di osservatori o assegnare un responsabile dei test a tale TLPT.

L’autorità capofila competente per il TLPT coordina tutte le autorità competenti per i TLPT coinvolte nel TLPT comune e adotta tutte le decisioni necessarie per svolgere il TLPT comune in modo corretto ed efficace.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito