5. Ai fini dello svolgimento di un TLPT congiunto di cui all’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554:
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a)
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le autorità competenti per i TLPT delle entità finanziarie concordano quale entità finanziaria designare per condurre il TLPT congiunto, tenendo conto dei servizi TIC forniti dal fornitore terzo di servizi TIC alle entità finanziarie e dell’efficienza del test;
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b)
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l’autorità competente per il TLPT dell’entità finanziaria designata conformemente alla lettera a) dirige il TLPT, salvo diversamente concordato dalle autorità competenti per i TLPT delle entità finanziarie che partecipano al TLPT congiunto;
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c)
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le autorità competenti per i TLPT delle entità finanziarie diverse dall’entità finanziaria designata per dirigere il TLPT congiunto possono manifestare il proprio interesse a seguire il TLPT in qualità di osservatori o assegnare un responsabile dei test a tale TLPT.
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L’autorità capofila competente per il TLPT coordina tutte le autorità competenti per i TLPT coinvolte nel TLPT congiunto e adotta tutte le decisioni necessarie per svolgere il TLPT congiunto in modo corretto ed efficace.