+REGOLAMENTO (UE) 2019/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
---+CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
------+Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
------+Articolo 2 Definizioni
---+CAPO II NORME GENERALI PER IL MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA
------+Articolo 3 Principi relativi alla gestione dei mercati dell'energia elettrica
------+Articolo 4 Transizione equa
------+Articolo 5 Responsabilità del bilanciamento
---------+Articolo 5 1.
---------+Articolo 5 2.
---------+Articolo 5 3.
---------+Articolo 5 4.
------+Articolo 6 Mercato del bilanciamento
---------+Articolo 6 1.
---------+Articolo 6 2.
---------+Articolo 6 3.
---------+Articolo 6 4.
---------+Articolo 6 5.
---------+Articolo 6 6.
---------+Articolo 6 7.
---------+Articolo 6 8.
---------+Articolo 6 9.
---------+Articolo 6 10.
---------+Articolo 6 11.
---------+Articolo 6 12.
---------+Articolo 6 13.
---------+Articolo 6 14.
------+Articolo 7 Mercato del giorno prima e mercato infragiornaliero
---------+Articolo 7 1.
---------+Articolo 7 2.
------+Articolo 7 bis Prodotto livellatore delle punte di carico
---------+Articolo 7 bis 1.
---------+Articolo 7 bis 2.
---------+Articolo 7 bis 3.
---------+Articolo 7 bis 4.
---------+Articolo 7 bis 5.
---------+Articolo 7 bis 6.
---------+Articolo 7 bis 7.
---------+Articolo 7 bis 8.
------+Articolo 7 ter Apposito dispositivo di misurazione
---------+Articolo 7 ter 1.
---------+Articolo 7 ter 2.
---------+Articolo 7 ter 3.
------+Articolo 8 Scambi commerciali sul mercato del giorno prima e sul mercato infragiornaliero
---------+Articolo 8 1.
---------+Article 8 1a.
---------+Article 8 1b.
---------+Article 8 1c.
---------+Articolo 8 2.
---------+Articolo 8 3.
---------+Articolo 8 4.
------+Articolo 9 Mercati a termine
---------+Articolo 9 1.
---------+Articolo 9 2.
---------+Articolo 9 3.
---------+Articolo 9 4.
---------+Articolo 9 5.
---------+Articolo 9 6.
---------+Articolo 9 7.
---------+Articolo 9 8.
---------+Articolo 9 9.
------+Articolo 10 Limiti tecnici di offerta
---------+Articolo 10 1.
---------+Articolo 10 2.
---------+Articolo 10 3.
---------+Articolo 10 4.
---------+Articolo 10 5.
------+Articolo 11 Valore del carico perso
---------+Articolo 11 1.
---------+Articolo 11 2.
------+Articolo 12 Dispacciamento della generazione e della gestione della domanda
---------+Articolo 12 1.
---------+Articolo 12 2.
---------+Articolo 12 3.
---------+Articolo 12 4.
---------+Articolo 12 5.
---------+Articolo 12 6.
---------+Articolo 12 7.
------+Articolo 13 Ridispacciamento
---------+Articolo 13 1.
---------+Articolo 13 2.
---------+Articolo 13 3.
---------+Articolo 13 4.
---------+Articolo 13 5.
---------+Articolo 13 6.
---------+Articolo 13 7.
---+CAPO III ACCESSO ALLE RETI E GESTIONE DELLA CONGESTIONE
------+SEZIONE 1 Allocazione della capacità
---------+Articolo 14 Riesame delle zone di offerta
------------+Articolo 14 1.
------------+Articolo 14 2.
------------+Articolo 14 3.
------------+Articolo 14 4.
------------+Articolo 14 5.
------------+Articolo 14 6.
------------+Articolo 14 7.
------------+Articolo 14 8.
------------+Articolo 14 9.
------------+Articolo 14 10.
------------+Articolo 14 11.
---------+Articolo 15 Piani d'azione
------------+Articolo 15 1.
------------+Articolo 15 2.
------------+Articolo 15 3.
------------+Articolo 15 4.
------------+Articolo 15 5.
------------+Articolo 15 6.
------------+Articolo 15 7.
---------+Articolo 16 Principi generali di allocazione della capacità e di gestione della congestione
------------+Articolo 16 1.
------------+Articolo 16 2.
------------+Articolo 16 3.
------------+Articolo 16 4.
------------+Articolo 16 5.
------------+Articolo 16 6.
------------+Articolo 16 7.
------------+Articolo 16 8.
------------+Articolo 16 9.
------------+Articolo 16 10.
------------+Articolo 16 11.
------------+Articolo 16 12.
------------+Articolo 16 13.
---------+Articolo 17 Allocazione della capacità interzonale fra diversi orizzonti temporali
------------+Articolo 17 1.
------------+Articolo 17 2.
------------+Articolo 17 3.
------------+Articolo 17 4.
------------+Articolo 17 5.
------+SEZIONE 2 Corrispettivi di rete e rendita di congestione
---------+Articolo 18 Corrispettivi di accesso alle reti, utilizzo delle reti e potenziamento
------------+Articolo 18 1.
------------+Articolo 18 2.
------------+Articolo 18 3.
------------+Articolo 18 4.
------------+Articolo 18 5.
------------+Articolo 18 6.
------------+Articolo 18 7.
------------+Articolo 18 8.
------------+Articolo 18 9.
------------+Articolo 18 10.
---------+Articolo 19 Rendita di congestione
------------+Articolo 19 1.
------------+Articolo 19 2.
------------+Articolo 19 3.
------------+Articolo 19 4.
------------+Articolo 19 5.
---+CHAPTER IIIa SPECIFIC INVESTMENT INCENTIVES TO ACHIEVE THE UNION’S DECARBONISATION OBJECTIVES
------+Articolo 19 bis Accordi di compravendita di energia elettrica
---------+Articolo 19 bis 1.
---------+Articolo 19 bis 2.
---------+Articolo 19 bis 3.
---------+Articolo 19 bis 4.
---------+Articolo 19 bis 5.
---------+Articolo 19 bis 6.
---------+Articolo 19 bis 7.
---------+Articolo 19 bis 8.
---------+Articolo 19 bis 9.
---------+Articolo 19 bis 10.
------+Articolo 19 ter Modelli volontari per gli accordi di compravendita di energia elettrica e monitoraggio degli accordi di compravendita di energia elettrica
---------+Articolo 19 ter 1.
---------+Articolo 19 ter 2.
------+Articolo 19 quater Misure a livello dell’Unione per contribuire al conseguimento della quota aggiuntiva di energia da fonti rinnovabili
------+Articolo 19 quinquies Regimi di sostegno diretto dei prezzi sotto forma di contratti bidirezionali per differenza per gli investimenti
---------+Articolo 19 quinquies 1.
---------+Articolo 19 quinquies 2.
---------+Articolo 19 quinquies 3.
---------+Articolo 19 quinquies 4.
---------+Articolo 19 quinquies 5.
---------+Articolo 19 quinquies 6.
------+Articolo 19 sexies Valutazione delle esigenze di flessibilità
---------+Articolo 19 sexies 1.
---------+Articolo 19 sexies 2.
---------+Articolo 19 sexies 3.
---------+Articolo 19 sexies 4.
---------+Articolo 19 sexies 5.
---------+Articolo 19 sexies 6.
---------+Articolo 19 sexies 7.
---------+Articolo 19 sexies 8.
------+Articolo 19 septies Obiettivo nazionale indicativo per la flessibilità non fossile
------+Articolo 19 octies Regimi di sostegno alla flessibilità non fossile
---------+Articolo 19 octies 1.
---------+Articolo 19 octies 2.
------+Articolo 19 nonies Principi di concezione dei regimi di sostegno alla flessibilità non fossile
---+CAPO IV ADEGUATEZZA DELLE RISORSE
------+Articolo 20 Adeguatezza delle risorse nel mercato interno dell'energia elettrica
---------+Articolo 20 1.
---------+Articolo 20 2.
---------+Articolo 20 3.
---------+Articolo 20 4.
---------+Articolo 20 5.
---------+Articolo 20 6.
---------+Articolo 20 7.
---------+Articolo 20 8.
------+Articolo 21 Principi generali per i meccanismi di capacità
---------+Articolo 21 1.
---------+Articolo 21 2.
---------+Articolo 21 3.
---------+Articolo 21 4.
---------+Articolo 21 5.
---------+Articolo 21 6.
---------+Articolo 21 8.
------+Articolo 22 Principi di concezione per i meccanismi di capacità
---------+Articolo 22 1.
---------+Articolo 22 2.
---------+Articolo 22 3.
---------+Articolo 22 4.
---------+Articolo 22 5.
------+Articolo 23 Valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse
---------+Articolo 23 1.
---------+Articolo 23 2.
---------+Articolo 23 3.
---------+Articolo 23 4.
---------+Articolo 23 5.
---------+Articolo 23 6.
---------+Articolo 23 7.
------+Articolo 24 Valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse
---------+Articolo 24 1.
---------+Articolo 24 2.
---------+Articolo 24 3.
------+Articolo 25 Parametro di affidabilità
---------+Articolo 25 1.
---------+Articolo 25 2.
---------+Articolo 25 3.
---------+Articolo 25 4.
------+Articolo 26 Partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di capacità
---------+Articolo 26 1.
---------+Articolo 26 2.
---------+Articolo 26 3.
---------+Articolo 26 4.
---------+Articolo 26 5.
---------+Articolo 26 6.
---------+Articolo 26 7.
---------+Articolo 26 8.
---------+Articolo 26 9.
---------+Articolo 26 10.
---------+Articolo 26 11.
---------+Articolo 26 12.
---------+Articolo 26 13.
---------+Articolo 26 14.
---------+Articolo 26 15.
------+Articolo 27 Procedura di approvazione
---------+Articolo 27 1.
---------+Articolo 27 2.
---------+Articolo 27 3.
---------+Articolo 27 4.
---+CAPO V GESTIONE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE
------+Articolo 28 Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica
---------+Articolo 28 1.
---------+Articolo 28 2.
------+Articolo 29 ENTSO per l'energia elettrica
---------+Articolo 29 1.
---------+Articolo 29 2.
---------+Articolo 29 3.
---------+Articolo 29 4.
---------+Articolo 29 5.
------+Articolo 30 Compiti dell'ENTSO per l'energia elettrica
---------+Articolo 30 1.
---------+Articolo 30 2.
---------+Articolo 30 3.
---------+Articolo 30 4.
---------+Articolo 30 5.
---------+Articolo 30 6.
------+Articolo 31 Consultazioni
---------+Articolo 31 1.
---------+Articolo 31 2.
---------+Articolo 31 3.
------+Articolo 32 Controllo effettuato dall'ACER
---------+Articolo 32 1.
---------+Articolo 32 2.
------+Articolo 33 Costi
------+Articolo 34 Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione
---------+Articolo 34 1.
---------+Articolo 34 2.
---------+Articolo 34 3.
------+Articolo 35 Istituzione e mandato dei centri di coordinamento regionali
---------+Articolo 35 1.
---------+Articolo 35 2.
---------+Articolo 35 3.
---------+Articolo 35 4.
---------+Articolo 35 5.
------+Articolo 36 Ambito geografico dei centri di coordinamento regionali
---------+Articolo 36 1.
---------+Articolo 36 2.
---------+Articolo 36 3.
---------+Articolo 36 4.
------+Articolo 37 Compiti dei centri di coordinamento regionali
---------+Articolo 37 1.
---------+Articolo 37 2.
---------+Articolo 37 3.
---------+Articolo 37 4.
---------+Articolo 37 5.
------+Articolo 38 Cooperazione con i centri di coordinamento regionali e tra di essi
------+Articolo 39 Modalità di lavoro
---------+Articolo 39 1.
---------+Articolo 39 2.
------+Articolo 40 Procedura di consultazione
---------+Articolo 40 1.
---------+Articolo 40 2.
------+Articolo 41 Trasparenza
---------+Articolo 41 1.
---------+Articolo 41 2.
------+Articolo 42 Adozione e riesame delle azioni coordinate e delle raccomandazioni
---------+Articolo 42 1.
---------+Articolo 42 2.
---------+Articolo 42 3.
---------+Articolo 42 4.
---------+Articolo 42 5.
---------+Articolo 42 6.
------+Articolo 43 Consiglio di amministrazione dei centri di coordinamento regionali
---------+Articolo 43 1.
---------+Articolo 43 2.
---------+Articolo 43 3.
---------+Articolo 43 4.
------+Articolo 44 Struttura organizzativa
---------+Articolo 44 1.
---------+Articolo 44 2.
------+Articolo 45 Attrezzature e personale
------+Articolo 46 Monitoraggio e rendicontazioni
---------+Articolo 46 1.
---------+Articolo 46 2.
---------+Articolo 46 3.
---------+Articolo 46 4.
---------+Articolo 46 5.
------+Articolo 47 Responsabilità
------+Articolo 48 Piano decennale di sviluppo della rete
---------+Articolo 48 1.
---------+Articolo 48 2.
------+Articolo 49 Meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione
---------+Articolo 49 1.
---------+Articolo 49 2.
---------+Articolo 49 3.
---------+Articolo 49 4.
---------+Articolo 49 5.
---------+Articolo 49 6.
---------+Articolo 49 7.
------+Articolo 50 Comunicazione di informazioni
---------+Articolo 50 1.
---------+Articolo 50 2.
---------+Articolo 50 3.
---------+Articolo 50 4.
---------+Article 50 4a.
---------+Articolo 50 5.
---------+Articolo 50 6.
---------+Articolo 50 7.
------+Articolo 51 Certificazione dei gestori di sistemi di trasmissione
---------+Articolo 51 1.
---------+Articolo 51 2.
---------+Articolo 51 3.
---------+Articolo 51 4.
---------+Articolo 51 5.
---+CAPO VI GESTIONE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE
------+Articolo 52 Ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione
---------+Articolo 52 1.
---------+Articolo 52 2.
---------+Articolo 52 3.
------+Articolo 53 Creazione dell'EU DSO
---------+Articolo 53 1.
---------+Articolo 53 2.
---------+Articolo 53 3.
---------+Articolo 53 4.
---------+Articolo 53 5.
---------+Articolo 53 6.
---------+Articolo 53 7.
------+Articolo 54 Principali norme e procedure dell'EU DSO
---------+Articolo 54 1.
---------+Articolo 54 2.
------+Articolo 55 Compiti dell'EU DSO
---------+Articolo 55 1.
---------+Articolo 55 2.
------+Articolo 56 Consultazioni nel processo di sviluppo dei codici di rete
---------+Articolo 56 1.
---------+Articolo 56 2.
---------+Articolo 56 3.
------+Articolo 57 Cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasmissione
---------+Articolo 57 1.
---------+Articolo 57 2.
---------+Articolo 57 3.
---+CAPO VII CODICI DI RETE E ORIENTAMENTI
------+Articolo 58 Adozione dei codici di rete e degli orientamenti
---------+Articolo 58 1.
---------+Articolo 58 2.
------+Articolo 59 Redazione dei codici di rete
---------+Articolo 59 1.
---------+Articolo 59 2.
---------+Articolo 59 3.
---------+Articolo 59 4.
---------+Articolo 59 5.
---------+Articolo 59 6.
---------+Articolo 59 7.
---------+Articolo 59 8.
---------+Articolo 59 9.
---------+Articolo 59 10.
---------+Articolo 59 11.
---------+Articolo 59 12.
---------+Articolo 59 13.
---------+Articolo 59 14.
---------+Articolo 59 15.
------+Articolo 60 Modifiche dei codici di rete
---------+Articolo 60 1.
---------+Articolo 60 2.
---------+Articolo 60 3.
------+Articolo 61 Orientamenti
---------+Articolo 61 1.
---------+Articolo 61 2.
---------+Articolo 61 3.
---------+Articolo 61 4.
---------+Articolo 61 5.
---------+Articolo 61 6.
------+Articolo 62 Diritto degli Stati membri a introdurre misure più dettagliate
---+CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI
------+Articolo 63 Nuovi interconnettori
---------+Articolo 63 1.
---------+Articolo 63 2.
---------+Articolo 63 3.
---------+Articolo 63 4.
---------+Articolo 63 5.
---------+Articolo 63 6.
---------+Articolo 63 7.
---------+Articolo 63 8.
---------+Articolo 63 9.
---------+Articolo 63 10.
---------+Articolo 63 11.
------+Articolo 64 Deroghe
---------+Articolo 64 1.
---------+Articolo 64 2.
---------+Article 64 2a.
---------+Article 64 2b.
---------+Article 64 2c.
---------+Article 64 2d.
---------+Articolo 64 3.
---------+Articolo 64 4.
------+Articolo 65 Comunicazione di informazioni e riservatezza
---------+Articolo 65 1.
---------+Articolo 65 2.
---------+Articolo 65 3.
---------+Articolo 65 4.
---------+Articolo 65 5.
---------+Articolo 65 6.
------+Articolo 66 Sanzioni
---------+Articolo 66 1.
---------+Articolo 66 2.
---------+Articolo 66 3.
------+Articolo 67 Procedura di comitato
---------+Articolo 67 1.
---------+Articolo 67 2.
------+Articolo 68 Esercizio della delega
---------+Articolo 68 1.
---------+Articolo 68 2.
---------+Articolo 68 3.
---------+Articolo 68 4.
---------+Articolo 68 5.
---------+Articolo 68 6.
------+Articolo 69 Riesami e relazioni della Commissione
---------+Articolo 69 1.
---------+Articolo 69 2.
---------+Articolo 69 3.
------+Articolo 69 bis Interazione con gli atti giuridici finanziari dell’Unione
------+Articolo 70 Abrogazione
------+Articolo 71 Entrata in vigore
---------+Articolo 71 1.
---------+Articolo 71 2.
---+ALLEGATO I
---+ALLEGATO II
---+ALLEGATO III
English - European Union - Energy -

REGOLAMENTO (UE) 2019/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) 2019/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2019

sul mercato interno dell'energia elettrica

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II NORME GENERALI PER IL MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA CAPO II NORME GENERALI PER IL MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA
CAPO III ACCESSO ALLE RETI E GESTIONE DELLA CONGESTIONE CAPO III ACCESSO ALLE RETI E GESTIONE DELLA CONGESTIONE
CHAPTER IIIa SPECIFIC INVESTMENT INCENTIVES TO ACHIEVE THE UNION’S DECARBONISATION OBJECTIVES CHAPTER IIIa SPECIFIC INVESTMENT INCENTIVES TO ACHIEVE THE UNION’S DECARBONISATION OBJECTIVES
CAPO IV ADEGUATEZZA DELLE RISORSE CAPO IV ADEGUATEZZA DELLE RISORSE
CAPO V GESTIONE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE CAPO V GESTIONE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE
CAPO VI GESTIONE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE CAPO VI GESTIONE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE
CAPO VII CODICI DI RETE E ORIENTAMENTI CAPO VII CODICI DI RETE E ORIENTAMENTI
CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATO I




ALLEGATO I

COMPITI DEI CENTRI DI COORDINAMENTO REGIONALI

1.   Calcolo coordinato della capacità

1.1. I centri di coordinamento regionali effettuano il calcolo coordinato delle capacità interzonali.

▼M2

1.2. Il calcolo coordinato della capacità è effettuato per tutti gli orizzonti temporali di allocazione.

▼B

1.3. Il calcolo coordinato della capacità è effettuato secondo le metodologie sviluppate conformemente agli orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009

1.4. Il calcolo coordinato della capacità è effettuato sulla base di un modello comune di rete conformemente al punto 3.

1.5. Il calcolo coordinato della capacità assicura una gestione efficiente della congestione secondo i principi di gestione della congestione stabiliti nel presente regolamento.

2.   Analisi coordinata della sicurezza

2.1. I centri di coordinamento regionali effettuano l'analisi coordinata della sicurezza al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema.

2.2. L'analisi della sicurezza è effettuata per tutti gli orizzonti temporali della pianificazione operativa, tra gli orizzonti temporali annuale e infragiornaliero, utilizzando i modelli comuni di rete.

2.3. L'analisi coordinata della sicurezza è effettuata secondo le metodologie sviluppate conformemente agli orientamenti sulla gestione del sistema adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009.

2.4. I centri di coordinamento regionali condividono i risultati dell'analisi coordinata della sicurezza almeno con i gestori dei sistemi di trasmissione nella regione di gestione del sistema.

2.5. Qualora, in seguito all'analisi coordinata della sicurezza, individuino una possibile violazione, i centri di coordinamento regionali preparano contromisure volte a massimizzare l'efficacia e l'efficienza economica.

3.   Creazione di modelli comuni di rete

3.1. I centri di coordinamento regionali predispongono processi efficienti per la creazione di un modello comune di rete per ciascun orizzonte temporale della pianificazione operativa tra gli orizzonti temporali annuale e infragiornaliero.

3.2. I gestori dei sistemi di trasmissione designano un centro di coordinamento regionale incaricato di creare i modelli comuni di rete a livello di Unione

3.3. I modelli comuni di rete sono eseguiti secondo le metodologie sviluppate conformemente agli orientamenti sulla gestione del sistema e agli orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009.

3.4. I modelli comuni di rete comprendono dati pertinenti per pianificare l'attività operativa e calcolare la capacità in modo efficiente in tutti gli orizzonti temporali della pianificazione operativa tra gli orizzonti temporali annuale e infragiornaliero.

3.5. I modelli comuni di rete sono messi a disposizione di tutti i centri di coordinamento regionali, dei gestori dei sistemi di trasmissione, dell'ENTSO per l'energia elettrica e dell'ACER, su richiesta della stessa.

4.   Sostegno dei piani di difesa e dei piani di ripristino dei gestori dei sistemi di trasmissione riguardo alla valutazione della compatibilità.

4.1. I centri di coordinamento regionali forniscono sostegno ai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema nell'effettuazione della valutazione della compatibilità dei piani di difesa e dei piani di ripristino dei gestori dei sistemi di trasmissione in conformità delle procedure stabilite nel codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica adottato sulla base dell'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 714/2009.

4.2. Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione concordano una soglia oltre la quale l'impatto delle azioni di uno o più gestori di sistemi di trasmissione nello stato di emergenza, di blackout o di ripristino è considerato significativo per altri gestori di sistemi di trasmissione interconnessi in modo sincrono o asincrono.

4.3. Nel fornire sostegno ai gestori dei sistemi di trasmissione, il centro di coordinamento regionale:

a) 

individua le potenziali incompatibilità;

b) 

propone azioni di attenuazione.

4.4. I gestori dei sistemi di trasmissione fanno una valutazione e tengono conto delle azioni di attenuazione proposte.

5.   Sostegno al coordinamento e all'ottimizzazione del ripristino regionale

5.1. Ciascun centro di coordinamento regionale pertinente fornisce sostegno ai gestori dei sistemi di trasmissione designati quali responsabili della gestione della frequenza e responsabili della gestione della risincronizzazione conformemente al codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica adottato sulla base dell'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 714/2009 al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del ripristino del sistema. I gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema stabiliscono il ruolo del centro di coordinamento regionale relativo al sostegno al coordinamento e all'ottimizzazione del ripristino regionale.

5.2. I gestori dei sistemi di trasmissione possono chiedere assistenza ai centri di coordinamento regionali se il loro sistema si trova nello stato di blackout o di ripristino.

5.3. I centri di coordinamento regionali sono dotati di sistemi di supervisione e acquisizione dati quasi in tempo reale con l'osservabilità definita applicando la soglia stabilita conformemente al punto 4.2.

6.   Analisi e rendicontazione successive alla gestione e successive ai disturbi

6.1. I centri di coordinamento regionali indagano sugli eventuali incidenti al di sopra della soglia di cui al punto 4.2 e preparano una relazione al riguardo. Qualora lo richiedano, le autorità di regolazione nella regione di gestione del sistema e l'ACER possono essere coinvolte nell'indagine. La relazione contiene raccomandazioni volte a prevenire incidenti analoghi.

6.2. I centri di coordinamento regionali pubblicano la relazione. L'ACER può rivolgere raccomandazioni volte a prevenire incidenti analoghi.

7.   Dimensionamento regionale della capacità di riserva

7.1. I centri di coordinamento regionali calcolano i requisiti della capacità di riserva per la regione di gestione del sistema. La determinazione dei requisiti della capacità di riserva:

a) 

persegue l'obiettivo generale di mantenere la sicurezza operativa nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi;

b) 

è effettuata nell'orizzonte temporale del giorno prima o infragiornaliero, o entrambi;

c) 

calcola il quantitativo complessivo di capacità di riserva necessaria per la regione di gestione del sistema;

d) 

determina i requisiti minimi per ciascun tipo di capacità di riserva;

e) 

tiene conto delle eventuali sostituzioni tra diversi tipi di capacità di riserva al fine di ridurre al minimo i costi dell'approvvigionamento;

f) 

stabilisce i requisiti utili per la distribuzione geografica della capacità di riserva necessaria, se del caso.

8.   Agevolazione dell'approvvigionamento regionale della capacità di bilanciamento

8.1. I centri di coordinamento regionali assistono i gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema nella determinazione del quantitativo di capacità di bilanciamento di cui approvvigionarsi. La determinazione del quantitativo di capacità di bilanciamento:

a) 

è effettuata nell'orizzonte temporale del giorno prima o infragiornaliero, o entrambi;

b) 

tiene conto delle eventuali sostituzioni tra diversi tipi di capacità di riserva al fine di ridurre al minimo i costi dell'approvvigionamento;

c) 

tiene conto dei volumi di capacità di riserva necessaria che si prevede vengano forniti tramite offerte di energia di bilanciamento, che non sono presentate sulla base di un contratto per la capacità di bilanciamento.

8.2. I centri di coordinamento regionali assistono i gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema nell'approvvigionamento del quantitativo necessario di capacità di bilanciamento determinato conformemente al punto 8.1. L'approvvigionamento della capacità di bilanciamento:

a) 

è effettuata nell'orizzonte temporale del giorno prima o infragiornaliero, o entrambi;

b) 

tiene conto delle eventuali sostituzioni tra diversi tipi di capacità di riserva al fine di ridurre al minimo i costi dell'approvvigionamento.

9.   Valutazioni dell'adeguatezza regionale del sistema su orizzonti temporali che vanno da quello settimanale a quello giornaliero e preparazione di azioni di riduzione dei rischi

9.1. I centri di coordinamento regionali effettuano valutazioni dell'adeguatezza regionale su orizzonti temporali che vanno da quello settimanale a quello giornaliero in conformità delle procedure di cui al regolamento (UE) 2017/1485 e sulla base della metodologia elaborata a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/941.

9.2. I centri di coordinamento regionali basano le proprie valutazioni dell'adeguatezza regionale a breve termine sulle informazioni fornite dai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema al fine di individuare le situazioni in cui si prevede una carenza di adeguatezza in una qualsiasi delle aree di controllo o a livello regionale. I centri di coordinamento regionali tengono conto degli eventuali scambi interzonali e dei limiti di sicurezza operativa in tutti i pertinenti orizzonti temporali della pianificazione operativa.

9.3. Nell'eseguire la valutazione dell'adeguatezza del sistema regionale, ciascun centro di coordinamento regionale si coordina con gli altri centri di coordinamento regionali al fine di:

a) 

verificare le ipotesi e le previsioni sottese;

b) 

individuare le eventuali situazioni di inadeguatezza a livello transregionale.

9.4. Ciascun centro di coordinamento regionale presenta ai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema e agli altri centri di coordinamento regionali i risultati della valutazione dell'adeguatezza della generazione regionale, insieme alle azioni che propone per ridurre i rischi di inadeguatezza.

10.   Coordinamento regionale della pianificazione delle indisponibilità

10.1. I centri di coordinamento regionali effettuano il coordinamento regionale delle indisponibilità in conformità delle procedure stabilite negli orientamenti sulla gestione del sistema adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009 al fine di monitorare lo stato di disponibilità degli asset rilevanti e coordinare i rispettivi piani di disponibilità allo scopo di garantire la sicurezza operativa del sistema di trasmissione, massimizzando allo stesso tempo la capacità degli interconnettori e dei sistemi di trasmissione che incidono sui flussi interzonali.

10.2. Ciascun centro di coordinamento regionale tiene un elenco unico degli elementi di rete rilevanti, dei gruppi di generazione e degli impianti di consumo della regione di gestione del sistema e lo rende disponibile sulla piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO per l'energia elettrica.

10.3. Ciascun centro di coordinamento regionale svolge le seguenti attività relative al coordinamento delle indisponibilità nella regione di gestione del sistema:

a) 

valuta la compatibilità della pianificazione delle indisponibilità avvalendosi dei piani di disponibilità sull'orizzonte annuale di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione;

b) 

fornisce ai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema un elenco delle incompatibilità di pianificazione individuate e propone loro delle soluzioni per risolverle.

11.   Ottimizzazione dei meccanismi di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione

11.1. I gestori dei sistemi di trasmissione nella regione di gestione del sistema possono decidere congiuntamente di ricevere sostegno dal centro di coordinamento regionale nell'amministrazione dei flussi finanziari relativi a transazioni che coinvolgono più di due gestori, come ad esempio i costi di ridispacciamento, le rendite di congestione, gli scostamenti non intenzionali o i costi per l'approvvigionamento delle riserve.

12.   Formazione e certificazione del personale che lavora per i centri di coordinamento regionali

12.1. I centri di coordinamento regionali preparano e effettuano programmi di formazione e certificazione incentrati sulla gestione del sistema regionale e rivolti al personale che lavora per i centri di coordinamento regionali.

12.2. I programmi di formazione vertono su tutti i componenti pertinenti della gestione del sistema nel cui ambito il centro di coordinamento regionale svolge compiti, compresi gli scenari di crisi regionale.

13.   Individuazione degli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale

13.1. Qualora l'ENTO-E deleghi questa funzione, i centri di coordinamento regionali individuano gli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale conformemente ai criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/941.

L'individuazione degli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale è effettuata secondo la metodologia di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/941.

13.2. I centri di coordinamento regionali forniscono sostegno alle autorità competenti di ciascuna regione di gestione del sistema nella preparazione ed effettuazione della simulazione delle crisi biennali a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/941.

14.   Individuazione delle esigenze di nuove capacità di trasmissione, di potenziamento della capacità di trasmissione esistente o loro alternative.

14.1. I centri di coordinamento regionali forniscono sostegno ai gestori dei sistemi di trasmissione nell'individuazione delle esigenze di nuove capacità di trasmissione, di potenziamento della capacità di trasmissione esistente o delle loro alternative, che devono essere presentate ai gruppi regionali istituiti a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 ed essere incluse nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944.

15.   Calcolo della capacità in entrata massima disponibile per la partecipazione della capacità estera ai meccanismi di capacità.

15.1. I centri di coordinamento regionali forniscono sostegno ai gestori dei sistemi di trasmissione nel calcolo della capacità in entrata massima disponibile per la partecipazione della capacità estera ai meccanismi di capacità tenendo conto della disponibilità di interconnessione prevista e della pressione cui potrebbero essere sottoposti il sistema in cui il meccanismo è applicato e quello in cui si trova la capacità estera.

15.2. Il calcolo è eseguito secondo la metodologia di cui all'articolo 26, paragrafo 11, lettera a).

15.3. I centri di coordinamento regionali forniscono un calcolo per ogni confine tra zone di offerta coperto dalla regione di gestione del sistema.

16.   Elaborazione di valutazioni stagionali sull'adeguatezza

16.1. Qualora l'ENTSO per l'energia elettrica deleghi questa funzione a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/941, i centri di coordinamento regionali elaborano valutazioni stagionali sull'adeguatezza a livello regionale.

16.2. L'elaborazione delle valutazioni stagionali sull'adeguatezza è effettuata sulla base della metodologia elaborata a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/941.

ALLEGATO II




ALLEGATO II

REGOLAMENTO ABROGATO CON L'ELENCO DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE



Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/Ce e che modifica il regolamento (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 10, lettera a)

Articolo 11

Articolo18, paragrafo 4 bis

Articolo 23, paragrafo 3

Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1)

Punti da 5.5 a 5.9 dell'allegato I

ALLEGATO III




ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA



Regolamento (CE) n. 714/2009

Presente regolamento

—

Articolo 1, lettera a)

—

Articolo 1, lettera b)

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, lettera c)

Articolo 1, lettera b)

Articolo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)

—

Articolo 2, paragrafo 2, lettera e)

—

Articolo 2, paragrafo 2, lettera f)

—

Articolo 2, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 2, paragrafo 5

—

Articolo 2, paragrafi da 6 a 71

—

Articolo 3

—

Articolo 4

—

Articolo 5

—

Articolo 6

—

Articolo 7

—

Articolo 8

—

Articolo 9

—

Articolo 10

—

Articolo 11

—

Articolo 12

—

Articolo 13

—

Articolo 14

—

Articolo 15

Articolo 16, paragrafi da 1 a 3

Articolo 16, paragrafi da 1 a 4

—

Articolo 16, paragrafi da 5 a 8

Articolo 16, paragrafi da 4 a 5

Articolo 16, paragrafi da 9 a 11

—

Articolo 16, paragrafi 12 e 13

—

Articolo 17

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1

—

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafi da 2 a 5

Articolo 18, paragrafi da 3 a 6

—

Articolo 18, paragrafi da 7 a 11

—

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 6

Articolo 19, paragrafi 2 e 3

—

Articolo 19, paragrafi 4 e 5

—

Articolo 20

—

Articolo 21

—

Articolo 22

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 1

—

Articolo 23, paragrafi da 2 a 7

—

Articolo 25

—

Articolo 26

—

Articolo 27

Articolo 4

Articolo 28, paragrafo 1

—

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 29, paragrafi da 1 a 4

—

Articolo 29, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 2, prima frase

Articolo 30, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 30, paragrafo 1, lettera b)

—

Articolo 30, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 30, paragrafo 1, lettera d)

—

Articolo 30, paragrafo 1, lettere e) e f)

 

Articolo 30, paragrafo 1, lettere g) e h)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 30, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 30, paragrafo 1, lettera j)

 

Articolo 30, paragrafo 1, lettera k)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 30, paragrafo 1, lettera l)

 

Articolo 30, paragrafo 1, lettere da m) a o)

—

Articolo 30, paragrafi 2 e 3

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 30, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 9

Articolo 30, paragrafo 5

Articolo 10

Articolo 31

Articolo 9

Articolo 32

Articolo 11

Articolo 33

Articolo 12

Articolo 34

—

Articolo 35

—

Articolo 36

—

Articolo 37

—

Articolo 38

—

Articolo 39

—

Articolo 40

 

Articolo 41

—

Articolo 42

—

Articolo 43

—

Articolo 44

—

Articolo 45

—

Articolo 46

—

Articolo 47

Articolo 8, paragrafo 10

Articolo 48

Articolo 13

Articolo 49

Articolo 2, paragrafo 2, ultimo comma

Articolo 49, paragrafo 7

Articolo 15

Articolo 50, paragrafi da 1 a 6

Allegato I, punto 5.10

Articolo 50, paragrafo 7

Articolo 3

Articolo 51

—

Articolo 52

—

Articolo 53

 

Articolo 54

—

Articolo 55

—

Articolo 56

—

Articolo 57

—

Articolo 58

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 59, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

—

Articolo 59, paragrafo 1, lettere d) ed e)

 

Articolo 59, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 59, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 59, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 59, paragrafo 5

—

Articolo 59, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 59, paragrafo 7

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 59, paragrafo 8

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 59, paragrafo 9

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 59, paragrafo 10

Articolo 6, paragrafo 7

—

Articolo 6, paragrafo 8

—

Articolo 6, paragrafi 9 e 10

Articolo 59, paragrafi 11 e 12

Articolo 6, paragrafo 11

Articolo 59, paragrafi 13 e 14

Articolo 6, paragrafo 12

Articolo 59, paragrafo 15

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 59, paragrafo 15

—

Articolo 60, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 60, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 60, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

—

Articolo 7, paragrafo 4

—

—

Articolo 61, paragrafo 1

—

Articolo 61, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 61, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 2

—

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 61, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 4

—

Articolo 18, paragrafo 4 bis

Articolo 61, paragrafo 5

Articolo 18, paragrafo 5

Articolo 61, paragrafi 5 e 6

Articolo 19

—

Articolo 21

Articolo 62

Articolo 17

Articolo 63

—

Articolo 64

Articolo 20

Articolo 65

Articolo 22

Articolo 66

Articolo 23

Articolo 67

Articolo 24

—

—

Articolo 68

—

Articolo 69

Articolo 25

Articolo 70

Articolo 26

Articolo 71

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito