+Articolo 104 ter Requisiti per l'unità di negoziazione
---+Articolo 104 ter 1.
---+Articolo 104 ter 2.
---+Articolo 104 ter 3.
---+Articolo 104 ter 4.
---+Articolo 104 ter 5.
---+Articolo 104 ter 6.
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Articolo 104 ter Requisiti per l'unità di negoziazione
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 104 ter 1.
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Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al metodo di cui all’articolo 325, paragrafo 1, lettera b), gli enti istituiscono unità di negoziazione e assegnano ciascuna delle posizioni del loro portafoglio di negoziazione e delle posizioni esterne a tale portafoglio di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo ad una di tali unità. Le posizioni del portafoglio di negoziazione sono attribuite alla stessa unità di negoziazione solo se tali posizioni sono conformi alla strategia di business concordata per l’unità di negoziazione e sono coerentemente gestite e monitorate conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
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Articolo 104 ter 2.
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Le unità di negoziazione degli enti soddisfano costantemente tutti i seguenti requisiti:
a)
ciascuna unità di negoziazione ha una strategia di business chiara e distinta e una struttura di gestione dei rischi adeguata alla sua strategia;
b)
ciascuna unità di negoziazione dispone di una chiara struttura organizzativa; le posizioni in una data unità di negoziazione sono gestite da negoziatori designati all'interno dell'ente; ogni negoziatore ha funzioni dedicate nell'unità di negoziazione; ogni negoziatore è assegnato ad un'unica unità di negoziazione;
c)
nell'ambito di ciascuna unità di negoziazione sono stabiliti limiti di posizione in base alla strategia di business;
d)
almeno su base settimanale, a livello di unità di negoziazione sono prodotte relazioni sulle attività, la redditività, la gestione dei rischi e i requisiti regolamentari che sono comunicate periodicamente all'organo di amministrazione;
e)
ciascuna unità di negoziazione ha un chiaro piano operativo annuale comprendente una politica di remunerazione ben definita sulla base di criteri solidi utilizzati per la valutazione delle performance;
f)
per ciascuna unità di negoziazione, sono elaborate su base mensile e messe a disposizione delle autorità competenti relazioni sulle posizioni in scadenza, sulle violazioni infragiornaliere dei limiti di negoziazione, sulle violazioni giornaliere dei limiti di negoziazione e sulle iniziative intraprese dall'ente per trattare tali violazioni, nonché valutazioni della liquidità del mercato.
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Articolo 104 ter 3.
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In deroga al paragrafo 2, lettera b), l'ente può assegnare un negoziatore a più di un'unità di negoziazione purché l'ente dimostri con piena soddisfazione della rispettiva autorità competente che l'assegnazione è stata effettuata per motivi commerciali o di risorse e che essa preserva gli altri requisiti qualitativi di cui al presente articolo applicabili ai negoziatori e alle unità di negoziazione.
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Articolo 104 ter 4.
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Gli enti notificano alle autorità competenti il modo in cui si conformano al paragrafo 2. Le autorità competenti possono richiedere all'ente di modificare la struttura o l'organizzazione delle sue unità di negoziazione per conformarsi al presente articolo.
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Articolo 104 ter 5.
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Per calcolare i propri requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, gli enti assegnano ciascuna delle loro posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci a unità di negoziazione istituite a norma del paragrafo 1 che gestiscono rischi analoghi ai rischi di tali posizioni.
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Articolo 104 ter 6.
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In deroga al paragrafo 5, nel calcolare i propri requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, gli enti possono istituire una o più unità di negoziazione alle quali assegnare esclusivamente posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci. Tali unità di negoziazione non sono soggette ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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