+Articolo 229 Principi di valutazione delle garanzie reali ammissibili diverse dalle garanzie reali finanziarie
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---+Articolo 229 3.
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Articolo 229 Principi di valutazione delle garanzie reali ammissibili diverse dalle garanzie reali finanziarie
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 229 1.
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La valutazione di un bene immobile soddisfa tutti i requisiti seguenti:
a)
il valore è stimato in maniera indipendente rispetto al processo dell’ente di acquisizione dell’ipoteca, elaborazione e decisione in merito al prestito, da parte di un perito indipendente che possieda le qualifiche, la capacità e l’esperienza necessarie per effettuare una valutazione;
b)
il valore è stimato utilizzando criteri di valutazione prudenti che soddisfano tutti i requisiti seguenti:
i)
il valore esclude le aspettative sugli aumenti di prezzo;
ii)
il valore è rettificato per tenere conto della possibilità che il valore corrente di mercato sia significativamente superiore al valore che sarebbe sostenibile per la durata del prestito;
c)
il valore è documentato in modo chiaro e trasparente;
d)
il valore non è superiore al valore di mercato dell’immobile laddove quest’ultimo possa essere stabilito;
e)
laddove l’immobile sia rivalutato, il valore dell’immobile non supera il valore medio misurato per tale immobile, o per un immobile comparabile, negli ultimi sei anni per gli immobili residenziali o otto anni per gli immobili non residenziali o il valore al momento della concessione del prestito, a seconda di quale sia più elevato.
Ai fini del calcolo del valore medio, gli enti utilizzano la media dei valori degli immobili osservati a intervalli uguali e il periodo di riferimento comprende almeno tre punti di dati. Ai fini del calcolo del valore medio, gli enti possono utilizzare i risultati della sorveglianza sui valori immobiliari conformemente all’articolo 208, paragrafo 3. Il valore dell’immobile potrebbe superare tale valore medio o il valore al momento della concessione del prestito, a seconda dei casi, nel caso di modifiche apportate all’immobile che ne aumentino inequivocabilmente il valore, come ad esempio miglioramenti della prestazione energetica o miglioramenti della resilienza, della protezione e dell’adattamento ai rischi fisici dell’edificio o dell’unità abitativa. Il valore dell’immobile non è rivalutato verso l’alto se gli enti non hanno dati sufficienti per calcolare il valore medio tranne se l’aumento del valore è basato su modifiche che ne aumentano inequivocabilmente il valore. La valutazione dell’immobile tiene conto di eventuali diritti di prelazione sull’immobile, a meno che un diritto di prelazione sia preso in considerazione nel calcolo dell’importo lordo dell’esposizione a norma dell’articolo 124, paragrafo 6, lettera c), o a riduzione dell’importo del 55 % del valore dell’immobile a norma dell’articolo 125, paragrafo 1, o dell’articolo 126, paragrafo 1, e rispecchia, se del caso, i risultati della sorveglianza richiesta ai sensi dell’articolo 208, paragrafo 3.
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Articolo 229 2.
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Per i crediti commerciali, il valore è l'ammontare esigibile.
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Articolo 229 3.
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Gli enti valutano le garanzie reali su beni materiali diverse dagli immobili al valore di mercato. Ai fini del presente articolo, il valore di mercato è l'importo stimato al quale il bene verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato.
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Articolo 229 4.
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L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri e i fattori da prendere in considerazione per la valutazione del termine «immobile comparabile» di cui al paragrafo 1, lettera e). L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2027. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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