+Articolo 248 Valore dell’esposizione
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---+Articolo 248 2.
---+Articolo 248 3.
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Articolo 248 Valore dell’esposizione
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 248 1.
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Il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione si calcola come segue:
a)
il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo ogni applicazione delle rettifiche di valore su crediti pertinenti specifiche della posizione verso la cartolarizzazione conformemente all’articolo 110;
b)
il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale, al netto di qualsiasi rettifica di valore su crediti pertinente specifica della posizione verso la cartolarizzazione conformemente all’articolo 110, moltiplicato per il fattore di conversione pertinente come prescritto nella presente lettera. Tale fattore di conversione è pari al 100 %, salvo nel caso di anticipi per cassa. Per determinare il valore dell’esposizione della parte inutilizzata degli anticipi per cassa, può essere applicato un fattore di conversione dello 0 % all’importo nominale di una linea di liquidità che sia revocabile incondizionatamente purché il rimborso degli utilizzi della linea abbia priorità rispetto a tutti gli altri diritti sui flussi di cassa derivanti dalle esposizioni sottostanti e l’ente abbia dimostrato in maniera ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti di applicare un metodo adeguatamente prudente per quantificare l’importo della parte inutilizzata.
c)
il valore dell’esposizione per il rischio di controparte di una posizione verso la cartolarizzazione risultante da uno strumento derivato di cui all’allegato II è determinato conformemente al capo 6;
d)
un ente cedente può dedurre dal valore dell’esposizione della posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % conformemente alla sottosezione 3 o che è dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), l’importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche relativamente alle esposizioni sottostanti conformemente all’articolo 110 e gli sconti di acquisto non rimborsabili collegati a tali esposizioni sottostanti nella misura in cui tali sconti hanno causato la riduzione di fondi propri;
▼M13
e)
Il valore dell’esposizione di un margine positivo sintetico comprende quanto segue, a seconda dei casi:
i)
eventuali proventi derivanti da esposizioni cartolarizzate già rilevati dall’ente cedente nel suo conto economico ai sensi del quadro contabile applicabile che l’ente cedente ha contrattualmente designato all’operazione come margine positivo sintetico e che è ancora disponibile per assorbire le perdite;
ii)
qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall’ente cedente in periodi precedenti che sia ancora disponibile per assorbire le perdite;
iii)
qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall’ente cedente per il periodo in corso che sia ancora disponibile per assorbire le perdite;
iv)
qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall’ente cedente per periodi futuri.
Ai fini della presente lettera, qualsiasi importo fornito come garanzia o miglioramento della qualità del credito in relazione alla cartolarizzazione sintetica e che è già soggetto a un requisito in materia di fondi propri conformemente al presente capo, non è incluso nel valore dell’esposizione.
▼M5
L’EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare che cosa costituisce un metodo adeguatamente prudente per quantificare l’importo della parte inutilizzata di cui al primo comma, lettera b). L’EBA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Articolo 248 2.
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Se ha due o più posizioni sovrapposte inerenti a una cartolarizzazione, l’ente include solo una delle posizioni nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. In caso di sovrapposizione parziale delle posizioni, l’ente può suddividere la posizione in due parti e riconoscere la sovrapposizione in relazione a una sola parte conformemente al primo comma. In alternativa, l’ente può trattare le posizioni come se si sovrapponessero interamente ampliando, per il calcolo del capitale, la posizione che produce gli importi più elevati delle esposizioni ponderati per il rischio. L’ente può anche riconoscere una sovrapposizione tra i requisiti di fondi propri per il rischio specifici delle posizioni del portafoglio di negoziazione e i requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione al di fuori del portafoglio di negoziazione, purché sia in grado di calcolare e comparare i requisiti di fondi propri per le pertinenti posizioni. Ai fini del presente paragrafo, si considera che due posizioni si sovrappongano quanto si compensano reciprocamente in modo tale che l’ente possa evitare le perdite derivanti da una posizione adempiendo le obbligazioni connesse all’altra posizione.
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Articolo 248 3.
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Quando l’articolo 270 quater, lettera d), si applica alle posizioni verso ABCP, l’ente può utilizzare il fattore di ponderazione del rischio assegnato a una linea di liquidità per il calcolo dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio dell’ABCP a condizione che il 100 % degli ABCP emessi dal programma ABCP sia coperto dalla linea di liquidità e tale linea sia di pari rango rispetto all’ABCP cosicché esse si sovrappongono. Se ha applicato le disposizioni di cui al presente paragrafo, l’ente ne dà notifica alle autorità competenti. Per calcolare la copertura al 100 % di cui al presente paragrafo, l’ente può tener conto di altre linee di liquidità del programma ABCP, purché costituiscano una posizione che si sovrappone all’ABCP.
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Articolo 248 4.
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L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare come l’ente cedente debba determinare il valore dell’esposizione di cui al paragrafo 1, lettera e), tenendo conto delle pertinenti perdite che si prevede saranno coperte dal margine positivo sintetico. L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 10 ottobre 2021. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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