+15. Ai fini dell’articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013, un’operazione deve essere intesa …
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15. Ai fini dell’articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013, un’operazione deve essere intesa …
Ai fini dell’articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013, un’operazione deve essere intesa come effettuata alle normali condizioni di mercato laddove i termini dell’operazione equivalgono a quelli che si avrebbero in una normale operazione commerciale se: - (a) le parti non avevano alcuna relazione reciproca (incluso, a titolo di esempio, qualsiasi obbligo o dovere speciale e qualsiasi possibilità di controllo o influenza reciproca); e
- (b) ciascuna parte:
- i. ha agito in maniera indipendente;
- ii. ha effettuato l’operazione di propria volontà;
- iii. ha agito nel proprio interesse; e
- iv. non ha effettuato l’operazione in base a considerazioni estranee non direttamente collegate all’operazione in questione (come considerazioni estranee tra cui, a titolo esemplificativo, qualsiasi rischio reputazionale che potrebbe insorgere in relazione all’ente cedente o all’ente promotore in caso non dovesse concludere l’operazione).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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