+15. Ai fini dell’articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013, un’operazione deve essere intesa …

15. Ai fini dell’articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013, un’operazione deve essere intesa …

Ai fini dell’articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013, un’operazione deve essere intesa come effettuata alle normali condizioni di mercato laddove i termini dell’operazione equivalgono a quelli che si avrebbero in una normale operazione commerciale se:

  • (a) le parti non avevano alcuna relazione reciproca (incluso, a titolo di esempio, qualsiasi obbligo o dovere speciale e qualsiasi possibilità di controllo o influenza reciproca); e
  • (b) ciascuna parte:
  • i. ha agito in maniera indipendente;
  • ii. ha effettuato l’operazione di propria volontà;
  • iii. ha agito nel proprio interesse; e
  • iv. non ha effettuato l’operazione in base a considerazioni estranee non direttamente collegate all’operazione in questione (come considerazioni estranee tra cui, a titolo esemplificativo, qualsiasi rischio reputazionale che potrebbe insorgere in relazione all’ente cedente o all’ente promotore in caso non dovesse concludere l’operazione).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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