+Articolo 248 1.

Articolo 248 1.

Il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione si calcola come segue:

a) 

il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo ogni applicazione delle rettifiche di valore su crediti pertinenti specifiche della posizione verso la cartolarizzazione conformemente all’articolo 110;

b) 

il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale, al netto di qualsiasi rettifica di valore su crediti pertinente specifica della posizione verso la cartolarizzazione conformemente all’articolo 110, moltiplicato per il fattore di conversione pertinente come prescritto nella presente lettera. Tale fattore di conversione è pari al 100 %, salvo nel caso di anticipi per cassa. Per determinare il valore dell’esposizione della parte inutilizzata degli anticipi per cassa, può essere applicato un fattore di conversione dello 0 % all’importo nominale di una linea di liquidità che sia revocabile incondizionatamente purché il rimborso degli utilizzi della linea abbia priorità rispetto a tutti gli altri diritti sui flussi di cassa derivanti dalle esposizioni sottostanti e l’ente abbia dimostrato in maniera ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti di applicare un metodo adeguatamente prudente per quantificare l’importo della parte inutilizzata.

c) 

il valore dell’esposizione per il rischio di controparte di una posizione verso la cartolarizzazione risultante da uno strumento derivato di cui all’allegato II è determinato conformemente al capo 6;

d) 

un ente cedente può dedurre dal valore dell’esposizione della posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  % conformemente alla sottosezione 3 o che è dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), l’importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche relativamente alle esposizioni sottostanti conformemente all’articolo 110 e gli sconti di acquisto non rimborsabili collegati a tali esposizioni sottostanti nella misura in cui tali sconti hanno causato la riduzione di fondi propri;

▼M13

e) 

Il valore dell’esposizione di un margine positivo sintetico comprende quanto segue, a seconda dei casi:

i) 

eventuali proventi derivanti da esposizioni cartolarizzate già rilevati dall’ente cedente nel suo conto economico ai sensi del quadro contabile applicabile che l’ente cedente ha contrattualmente designato all’operazione come margine positivo sintetico e che è ancora disponibile per assorbire le perdite;

ii) 

qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall’ente cedente in periodi precedenti che sia ancora disponibile per assorbire le perdite;

iii) 

qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall’ente cedente per il periodo in corso che sia ancora disponibile per assorbire le perdite;

iv) 

qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall’ente cedente per periodi futuri.

Ai fini della presente lettera, qualsiasi importo fornito come garanzia o miglioramento della qualità del credito in relazione alla cartolarizzazione sintetica e che è già soggetto a un requisito in materia di fondi propri conformemente al presente capo, non è incluso nel valore dell’esposizione.

▼M5

L’EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare che cosa costituisce un metodo adeguatamente prudente per quantificare l’importo della parte inutilizzata di cui al primo comma, lettera b).

L’EBA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito