+Articolo 382 Ambito d'applicazione
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---+Articolo 382 5.
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Articolo 382 Ambito d'applicazione
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 382 1.
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Un ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al presente titolo per tutti gli strumenti derivati OTC e rispetto a tutte le sue attività, tranne per i derivati su crediti riconosciuti per la riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito.
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Articolo 382 2.
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Un ente include nel calcolo dei fondi propri di cui al paragrafo 1 le operazioni di finanziamento tramite titoli valutate al valore equo ai sensi della disciplina contabile applicabile a tale ente laddove le esposizioni al rischio di CVA dell’ente derivanti da tali operazioni sono significative.
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Articolo 382 3.
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Le operazioni con una controparte centrale qualificata e le operazioni tra un cliente e un partecipante diretto, in cui il partecipante diretto agisce da intermediario tra il cliente e una controparte centrale qualificata e le operazioni danno origine ad un'esposizione da negoziazione del partecipante diretto verso la controparte centrale qualificata, sono escluse dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA.
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Articolo 382 4.
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Le seguenti operazioni sono escluse dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA:
a)
le operazioni con controparti non finanziarie ai sensi dell'articolo 2,punto 9, del regolamento (UE) n. 648/2012 o con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo, se tali operazioni non superano la soglia di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento;
▼M19
a bis)
operazioni infragruppo concluse con controparti non finanziarie ai sensi dell’articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 appartenenti allo stesso gruppo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
i)
l’ente e le controparti non finanziarie siano inclusi integralmente nello stesso consolidamento e soggetti alla vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2;
ii)
siano soggetti ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo del rischio; e
iii)
le controparti non finanziarie sono stabilite nell’Unione o, se sono stabilite in un paese terzo, la Commissione ha adottato nei confronti di tale paese un atto di esecuzione in conformità del paragrafo 4 quater;
▼M19
b)
le operazioni infragruppo stipulate con controparti finanziarie come definite all’articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 648/2012, con enti finanziari o società strumentali stabiliti nell’Unione o stabiliti in un paese terzo che applica requisiti prudenziali e di vigilanza a tali controparti finanziarie, enti finanziari e società strumentali, che siano almeno equivalenti a quelli applicati nell’Unione, a meno che gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale all’interno di un gruppo bancario, nel qual caso le autorità competenti possono esigere l’inclusione nei requisiti di fondi propri delle suddette operazioni infragruppo tra i soggetti sottoposti a separazione strutturale;
▼C2
c)
le operazioni con le controparti indicate all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 648/2012 e soggette alle disposizioni transitorie previste all'articolo 89, paragrafo 1, di tale regolamento, finché tali disposizioni transitorie cessano di applicarsi;
d)
le operazioni con le controparti di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 648/2012 e le operazioni con le controparti per le quali l'articolo 114, paragrafo 4, e l'articolo 115, paragrafo 2, del presente regolamento prevedono un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % per le esposizioni verso tali controparti.
L'esenzione dal requisito relativo al rischio di CVA per le operazioni di cui al presente paragrafo, lettera c), praticata durante il periodo transitorio di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2010 si applica per la durata del contratto relativo all'operazione in questione. Con riguardo alla lettera a), qualora un'istituzione cessi di essere esentata a causa del superamento della soglia di esenzione o a causa di un cambiamento nella soglia di esenzione, i contratti esistenti restano esentati fino alla data della loro maturità.
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Article 382 4a.
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By way of derogation from paragraph 4 of this Article, an institution may choose to calculate the own funds requirements for CVA risk, using any of the approaches referred to in Article 382a(1), for the transactions that are excluded pursuant to paragraph 4 of this Article, where the institution uses eligible hedges determined in accordance with Article 386 to mitigate the CVA risk of those transactions. Institutions shall establish policies to specify the application and calculation of the own funds requirements for CVA risk for such transactions.
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Article 382 4b.
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Institutions shall report to their competent authorities the results of the calculations of the own funds requirements for CVA risk for all transactions referred to in paragraph 4 of this Article. For the purposes of that reporting requirement, institutions shall calculate the own funds requirements for CVA risk using the relevant approaches set out in Article 382a(1) that they would have used to satisfy an own funds requirement for CVA risk if those transactions were not excluded from the scope pursuant to paragraph 4 of this Article.
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Article 382 4c.
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For the purposes of paragraph 4, points (aa) and (b), the Commission may adopt, by way of implementing acts, and subject to the examination procedure referred to in Article 464(2), a decision as to whether a third country applies prudential supervisory and regulatory requirements at least equivalent to those applied in the Union.
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Articolo 382 5.
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Entro il 1o gennaio 2015 e successivamente ogni due anni l'ABE, alla luce degli sviluppi normativi internazionali, procede ad un riesame anche delle potenziali metodologie di calibrazione e delle soglie per l'applicazione dei requisiti relativi al rischio di CVA a controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo. L'ABE, in cooperazione con l'AESFEM, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le procedure per escludere le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro sei mesi dalla data del riesame di cui al primo comma. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Articolo 382 6.
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L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni e i criteri che gli enti devono utilizzare per valutare se le esposizioni al rischio di CVA derivanti da operazioni di finanziamento tramite titoli valutate al valore equo sono significative, nonché la frequenza di tale valutazione. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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