+Articolo 382 4.

Articolo 382 4.

Le seguenti operazioni sono escluse dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA:

a) 

le operazioni con controparti non finanziarie ai sensi dell'articolo 2,punto 9, del regolamento (UE) n. 648/2012 o con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo, se tali operazioni non superano la soglia di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento;

▼M19

a bis) 

operazioni infragruppo concluse con controparti non finanziarie ai sensi dell’articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 appartenenti allo stesso gruppo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i) 

l’ente e le controparti non finanziarie siano inclusi integralmente nello stesso consolidamento e soggetti alla vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2;

ii) 

siano soggetti ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo del rischio; e

iii) 

le controparti non finanziarie sono stabilite nell’Unione o, se sono stabilite in un paese terzo, la Commissione ha adottato nei confronti di tale paese un atto di esecuzione in conformità del paragrafo 4 quater;

▼M19

b) 

le operazioni infragruppo stipulate con controparti finanziarie come definite all’articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 648/2012, con enti finanziari o società strumentali stabiliti nell’Unione o stabiliti in un paese terzo che applica requisiti prudenziali e di vigilanza a tali controparti finanziarie, enti finanziari e società strumentali, che siano almeno equivalenti a quelli applicati nell’Unione, a meno che gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale all’interno di un gruppo bancario, nel qual caso le autorità competenti possono esigere l’inclusione nei requisiti di fondi propri delle suddette operazioni infragruppo tra i soggetti sottoposti a separazione strutturale;

▼C2

c) 

le operazioni con le controparti indicate all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 648/2012 e soggette alle disposizioni transitorie previste all'articolo 89, paragrafo 1, di tale regolamento, finché tali disposizioni transitorie cessano di applicarsi;

d) 

le operazioni con le controparti di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 648/2012 e le operazioni con le controparti per le quali l'articolo 114, paragrafo 4, e l'articolo 115, paragrafo 2, del presente regolamento prevedono un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % per le esposizioni verso tali controparti.

L'esenzione dal requisito relativo al rischio di CVA per le operazioni di cui al presente paragrafo, lettera c), praticata durante il periodo transitorio di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2010 si applica per la durata del contratto relativo all'operazione in questione.

Con riguardo alla lettera a), qualora un'istituzione cessi di essere esentata a causa del superamento della soglia di esenzione o a causa di un cambiamento nella soglia di esenzione, i contratti esistenti restano esentati fino alla data della loro maturità.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito