+Articolo 411 Definizioni

Articolo 411 Definizioni

Articolo 411

Definizioni

Ai fini della presente parte si intende per:

1) 

«cliente finanziario», un cliente, compresi i clienti finanziari appartenenti a gruppi societari non finanziari, che esercita una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale, o è uno dei seguenti soggetti:

a) 

un ente creditizio;

b) 

un'impresa di investimento;

c) 

una società veicolo per la cartolarizzazione («SSPE»);

d) 

un organismo di investimento collettivo («OIC»);

e) 

uno schema di investimento non aperto;

f) 

un'impresa di assicurazione;

g) 

un'impresa di riassicurazione;

h) 

una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista;

i) 

un ente finanziario;

j) 

uno schema pensionistico secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 648/2012.

2) 

«deposito al dettaglio», una passività nei confronti di una persona fisica o di una PMI, se la PMI rientrerebbe nella classe delle esposizioni al dettaglio ai sensi del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito, o una passività nei confronti di un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, e se i depositi aggregati di tale PMI o impresa a livello di gruppo non superano 1 milione di EUR;

3) 

«impresa d'investimento personale» (personal investment company) o «PIC», un'impresa o un trust di cui è, rispettivamente, proprietario o proprietario effettivo una persona fisica o un gruppo di persone fisiche unite da stretti legami, che non svolge alcun'altra attività commerciale, industriale o professionale, e la cui costituzione ha l'esclusiva finalità di gestire il patrimonio del proprietario o dei proprietari, comprese le attività accessorie quali la separazione del patrimonio dei proprietari dal patrimonio sociale, l'agevolazione della trasmissione del patrimonio all'interno della famiglia o la prevenzione della divisione del patrimonio al decesso di uno dei familiari, purché tali attività accessorie siano collegate alla finalità principale di gestire il patrimonio dei proprietari;

▼C9

4) 

«intermediario di depositi», una persona fisica o un'impresa che colloca depositi di terzi, compresi i depositi al dettaglio e i depositi di imprese ma esclusi i depositi dei clienti finanziari, presso enti creditizi contro pagamento di una commissione;

▼M8

5) 

«attività non vincolate», le attività non gravate da alcuna restrizione giuridica, contrattuale, normativa o di altro tipo che impedisca all'ente di liquidarle, venderle, trasferirle, assegnarle o, in generale, cederle tramite vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto;

6) 

«eccesso di garanzia non obbligatoria», ogni importo di attività che l'ente non è obbligato a collegare a un'emissione di obbligazioni garantite in virtù di requisiti giuridici o normativi, impegni contrattuali o per motivi inerenti alla disciplina di mercato, compresi in particolare i casi in cui le attività sono fornite in aggiunta al requisito minimo di eccesso di garanzia stabilito da disposizioni legislative, statutarie o regolamentari applicabile alle obbligazioni garantite a norma del diritto nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo;

7) 

«requisito di copertura delle attività», il rapporto tra attività e passività determinato conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo ai fini del supporto di credito in relazione alle obbligazioni garantite;

8) 

«prestiti su margine», prestiti garantiti accordati ai clienti ai fini dell'assunzione di posizioni di negoziazione mediante leva finanziaria;

9) 

«contratti derivati», i contratti derivati elencati all'allegato II e i derivati su crediti;

10) 

«stress», il deterioramento improvviso o grave della solvibilità o della posizione di liquidità di un ente a causa di mutamenti delle condizioni di mercato o di fattori idiosincratici, da cui scaturisce un rischio significativo che l'ente non sia più in grado di onorare i propri impegni in scadenza nei 30 giorni successivi;

11) 

«attività di livello 1», le attività di liquidità e qualità creditizia elevatissime di cui all'articolo 416, paragrafo 1, secondo comma;

12) 

«attività di livello 2», le attività di liquidità e qualità creditizia elevate di cui all'articolo 416, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento; le attività di livello 2 sono ulteriormente suddivise in livello 2A e livello 2B come stabilito nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo1;

13) 

«riserva di liquidità», l'ammontare delle attività di livello 1 e di livello 2 detenute da un ente conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo1;

14) 

«deflussi netti di liquidità», l'importo risultante deducendo gli afflussi di liquidità di un ente dai suoi deflussi di liquidità;

15) 

«valuta utilizzata per le segnalazioni», la valuta dello Stato membro in cui è situata la sede centrale dell'ente;

16) 

«factoring», un accordo contrattuale tra un'impresa («cedente») e un'entità finanziaria («società di factoring») in cui il cedente cede o vende i propri crediti alla società di factoring la quale, in cambio, fornisce al cedente uno o più dei seguenti servizi riguardo ai crediti ceduti:

a) 

anticipo di una percentuale dell'importo dei crediti ceduti, generalmente a breve termine, senza impegno a fermo e senza rinnovo automatico,

b) 

gestione dei crediti, riscossione e protezione del credito, con, in genere, la società di factoring che amministra il registro delle vendite del cedente e riscuote i crediti a proprio nome;

ai fini del titolo IV, il factoring è trattato come un finanziamento al commercio.”;

17) 

«irrevocabile», di linea di credito o di liquidità, una linea di credito o di liquidità non revocabile o revocabile condizionatamente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito