+Articolo 6 Fonti di informazione per la valutazione della criticità
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Articolo 6 Fonti di informazione per la valutazione della criticità

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 6 1

1.   Per effettuare la valutazione in funzione dei sottocriteri elencati agli articoli da 2 a 5 le AEV utilizzano i dati forniti dai registri di informazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2554. Per valutare la criticità le AEV possono altresì utilizzare dati aggiuntivi a loro disposizione ricavati da qualsiasi fonte di informazione.

Articolo 6 2

2.   Le AEV tengono conto dei dati più recenti di cui dispongono durante l’anno di valutazione o, se del caso, dei dati messi a loro disposizione al più tardi entro il 31 dicembre dell’anno precedente la valutazione della criticità.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito