+Articolo 6 1

Articolo 6 1

1.   Per effettuare la valutazione in funzione dei sottocriteri elencati agli articoli da 2 a 5 le AEV utilizzano i dati forniti dai registri di informazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2554. Per valutare la criticità le AEV possono altresì utilizzare dati aggiuntivi a loro disposizione ricavati da qualsiasi fonte di informazione.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito