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+Articolo 6 1 |
Articolo 6 11. Per effettuare la valutazione in funzione dei sottocriteri elencati agli articoli da 2 a 5 le AEV utilizzano i dati forniti dai registri di informazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2554. Per valutare la criticità le AEV possono altresì utilizzare dati aggiuntivi a loro disposizione ricavati da qualsiasi fonte di informazione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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