+Articolo 15 Ricorso a soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni
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---+Articolo 15 2
---+Articolo 15 3
---+Articolo 15 4
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Articolo 15 Ricorso a soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 15 1
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1. Le entità finanziarie mettono in atto tutte le modalità seguenti per il ricorso a soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni:
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a)
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l’istituzione e l’attuazione di una politica per la gestione dei soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni in un TLPT;
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b)
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l’adozione di misure volte a garantire che il ricorso a soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni per eseguire un TLPT non abbia un impatto negativo sulle capacità generali di difesa o resilienza dell’entità finanziaria per quanto riguarda gli incidenti connessi alle TIC o non incida in modo significativo sulla disponibilità di risorse destinate a compiti connessi alle TIC durante un TLPT;
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c)
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l’adozione di misure volte a garantire che i soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni dispongano di risorse e capacità sufficienti per eseguire un TLPT.
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La politica di cui alla lettera a):
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a)
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contiene criteri per valutare l’idoneità, la competenza e i potenziali conflitti di interesse dei soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni e specifica le responsabilità di gestione nel processo di test;
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b)
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è documentata e riesaminata periodicamente;
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c)
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prevede che il team interno incaricato dello svolgimento del test comprenda un responsabile del test e almeno altri due membri;
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d)
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impone che tutti i membri del team incaricato dello svolgimento del test siano dipendenti dell’entità finanziaria o di un fornitore intragruppo di servizi TIC da almeno 12 mesi;
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e)
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contiene disposizioni in materia di formazione sulle modalità di esecuzione dei test di penetrazione e dei test di red team per i soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni.
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Articolo 15 2
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2. Qualora approvi il ricorso a soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554, l’autorità competente per il TLPT tiene conto dei requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento.
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Articolo 15 3
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3. Quando ricorre a soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni, l’entità finanziaria garantisce che tale ricorso sia indicato nei documenti seguenti:
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a)
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le informazioni relative all’avvio del test di cui all’articolo 9;
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b)
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la relazione sul test red team di cui all’articolo 12, paragrafo 2;
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c)
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la relazione di sintesi delle pertinenti risultanze del TLPT di cui all’articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2554.
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Articolo 15 4
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4. I soggetti incaricati dello svolgimento dei test che sono dipendenti di un fornitore intragruppo di servizi TIC sono considerati soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni dell’entità finanziaria.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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