+Articolo 1 Modello per la segnalazione degli incidenti gravi connessi alle TIC
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Articolo 1 Modello per la segnalazione degli incidenti gravi connessi alle TIC

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 1 1

1.   Le entità finanziarie utilizzano il modello di cui all’allegato I per trasmettere la notifica iniziale, la relazione intermedia e la relazione finale di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554 come segue:

a)

le entità finanziarie che presentano una notifica iniziale compilano i campi di dati del modello che corrispondono alle informazioni da fornire a norma dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2025/301 della Commissione (7) e possono, qualora dispongano già di tali informazioni, completare i campi di dati la cui compilazione non è richiesta per una notifica iniziale ma è richiesta per una relazione intermedia o finale;

b)

le entità finanziarie che presentano una relazione intermedia compilano i campi di dati del modello che corrispondono alle informazioni da fornire a norma dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2025/301 e possono, qualora dispongano già di tali informazioni, completare i campi di dati la cui compilazione non è richiesta per la relazione intermedia ma è richiesta per la relazione finale.

c)

le entità finanziarie che presentano una relazione finale compilano i campi di dati del modello che corrispondono alle informazioni da fornire a norma dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2025/301

Articolo 1 2

2.   Le entità finanziarie garantiscono che le informazioni contenute nella notifica iniziale, nella relazione intermedia e nella relazione finale siano complete e accurate.

Articolo 1 3

3.   Le entità finanziarie forniscono stime dei valori sulla base di altri dati e informazioni disponibili, nella misura del possibile, qualora non siano disponibili dati accurati al momento della trasmissione della notifica iniziale o della relazione intermedia.

Articolo 1 4

4.   All’atto della trasmissione di una relazione intermedia o finale, le entità finanziarie utilizzano il modello di cui all’allegato I per fornire tutte le informazioni richieste e aggiornare, se del caso, le informazioni precedentemente fornite nella notifica iniziale o nella relazione intermedia.

Articolo 1 5

5.   All’atto della compilazione del modello di cui all’allegato I le entità finanziarie seguono il glossario dei dati e le istruzioni di cui all’allegato II.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito