Articolo 5
Riclassificazione degli incidenti gravi connessi alle TIC
Se, dopo un’ulteriore valutazione, l’entità finanziaria conclude che l’incidente connesso alle TIC precedentemente segnalato come grave non soddisfaceva in alcun momento i criteri e le soglie di classificazione di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2024/1772, l’entità finanziaria notifica all’autorità competente di aver riclassificato l’incidente connesso alle TIC da grave a non grave fornendo le informazioni relative a tale riclassificazione nel modello di cui all’allegato II del presente regolamento nei campi «tipo di segnalazione» e «altre informazioni».