+Articolo 5 Riclassificazione degli incidenti gravi connessi alle TIC

Articolo 5 Riclassificazione degli incidenti gravi connessi alle TIC

Articolo 5

Riclassificazione degli incidenti gravi connessi alle TIC

Se, dopo un’ulteriore valutazione, l’entità finanziaria conclude che l’incidente connesso alle TIC precedentemente segnalato come grave non soddisfaceva in alcun momento i criteri e le soglie di classificazione di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2024/1772, l’entità finanziaria notifica all’autorità competente di aver riclassificato l’incidente connesso alle TIC da grave a non grave fornendo le informazioni relative a tale riclassificazione nel modello di cui all’allegato II del presente regolamento nei campi «tipo di segnalazione» e «altre informazioni».

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito