+Articolo 45 Obblighi di informazione degli organismi notificati
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---+Articolo 45 3.
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Articolo 45 Obblighi di informazione degli organismi notificati
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 45 1.
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Gli organismi notificati informano l'autorità di notifica in merito a quanto segue:
a)
i certificati di valutazione della documentazione tecnica dell'Unione, i supplementi a tali certificati e le approvazioni dei sistemi di gestione della qualità rilasciati in conformità dei requisiti dell'allegato VII;
b)
qualsiasi rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di valutazione della documentazione tecnica dell'Unione o un'approvazione del sistema di gestione della qualità rilasciati in conformità dei requisiti dell'allegato VII;
c)
qualsiasi circostanza che influisca sull'ambito o sulle condizioni della notifica;
d)
qualsiasi richiesta di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato, in relazione ad attività di valutazione della conformità;
e)
su richiesta, le attività di valutazione della conformità effettuate nell'ambito della loro notifica e qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e il subappalto.
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Articolo 45 2.
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Ciascun organismo notificato informa gli altri organismi notificati in merito a quanto segue:
a)
le approvazioni dei sistemi di gestione della qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, su richiesta, le approvazioni dei sistemi di qualità da esso rilasciate;
b)
i certificati di valutazione della documentazione tecnica dell'Unione o i relativi supplementi da esso rifiutati, ritirati, sospesi o altrimenti limitati e, su richiesta, i certificati e/o i relativi supplementi da esso rilasciati.
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Articolo 45 3.
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Ciascun organismo notificato fornisce agli altri organismi notificati che svolgono attività simili di valutazione della conformità riguardanti gli stessi tipi di sistemi di IA informazioni pertinenti su questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi della valutazione della conformità.
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Articolo 45 4.
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Gli organismi notificati tutelano la riservatezza delle informazioni che ottengono in conformità dell'articolo 78.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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