Articolo 20
Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario
Il prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il monitoraggio dopo o durante i trasferimenti, al fine di accertare se i dati informativi relativi al cedente e al cessionario di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) e c), siano stati presentati anticipatamente, simultaneamente o in concomitanza con il trasferimento o il trasferimento raggruppato di cripto-attività, anche quando il trasferimento è effettuato verso o da un indirizzo auto-ospitato.