+Articolo 20 Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario

Articolo 20 Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario

Articolo 20

Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario

Il prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il monitoraggio dopo o durante i trasferimenti, al fine di accertare se i dati informativi relativi al cedente e al cessionario di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) e c), siano stati presentati anticipatamente, simultaneamente o in concomitanza con il trasferimento o il trasferimento raggruppato di cripto-attività, anche quando il trasferimento è effettuato verso o da un indirizzo auto-ospitato.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito