+Sezione 3 Obblighi dei prestatori intermediari di servizi per le cripto-attività
---+Articolo 19 Mantenimento dei dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano il trasferimento
---+Articolo 20 Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario
---+Articolo 21 Trasferimenti di cripto-attività per i quali mancano i dati informativi relativi al cedente o al cessionario
------+Articolo 21 1
------+Articolo 21 2
---+Articolo 22 Valutazione e segnalazione

Sezione 3 Obblighi dei prestatori intermediari di servizi per le cripto-attività

Sezione 3 Obblighi dei prestatori intermediari di servizi per le cripto-attività

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 19 Mantenimento dei dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano il trasferimento

Articolo 19

Mantenimento dei dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano il trasferimento

I prestatori intermediari di servizi per le cripto-attività provvedono affinché tutti i dati informativi ricevuti relativi al cedente e al cessionario, che accompagnano un trasferimento di cripto-attività, siano trasmessi assieme al trasferimento e che le registrazioni di tali dati informativi siano conservate e messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Articolo 20 Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario

Articolo 20

Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario

Il prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il monitoraggio dopo o durante i trasferimenti, al fine di accertare se i dati informativi relativi al cedente e al cessionario di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) e c), siano stati presentati anticipatamente, simultaneamente o in concomitanza con il trasferimento o il trasferimento raggruppato di cripto-attività, anche quando il trasferimento è effettuato verso o da un indirizzo auto-ospitato.

Articolo 21 Trasferimenti di cripto-attività per i quali mancano i dati informativi relativi al cedente o al cessionario -
Articolo 22 Valutazione e segnalazione

Articolo 22

Valutazione e segnalazione

Il prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività tiene conto della mancanza dei dati informativi relativi al cedente o al cessionario quale elemento nel valutare se il trasferimento di cripto-attività, od ogni operazione correlata, sia sospetto e se debba essere segnalato alla FIU in conformità della direttiva (UE) 2015/849.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito