+Articolo 25 3

Articolo 25 3

3.   I prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività forniscono ai nuovi clienti le informazioni richieste a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 prima di instaurare un rapporto d’affari o eseguire un’operazione occasionale. Tali informazioni sono fornite in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/679 e includono, in particolare, una comunicazione generale sugli obblighi dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le cripto-attività ai sensi del presente regolamento nel trattamento di dati personali ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito