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+Articolo 5 bis Definizioni specifiche per le cripto-attività |
Articolo 5 bis Definizioni specifiche per le cripto-attivitàArticolo 5 bis Definizioni specifiche per le cripto-attività Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«cripto-attività», una cripto-attività quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 20 ) che non sia una valuta digitale della banca centrale;
2)
«token di moneta elettronica», un token di moneta elettronica quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) 2023/1114;
3)
«esposizione alle cripto-attività» un’attività o un elemento fuori bilancio relativo a una cripto-attività che dà luogo a rischio di credito, a rischio di controparte, a rischio di mercato, a rischio operativo o a rischio di liquidità;
4)
«attività tradizionale» qualsiasi attività diversa da una cripto-attività, inclusi:
a)
strumenti finanziari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 50, del presente regolamento;
b)
fondi, quali definiti all’articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366;
c)
depositi, quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 21 ), compresi i depositi strutturati;
d)
posizioni inerenti a cartolarizzazione nel contesto di una cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402;
e)
prodotti assicurativi non vita o vita che rientrano nelle classi di assicurazione elencate negli allegati I e II della direttiva 2009/138/CE o contratti di riassicurazione e di retrocessione di cui alla stessa direttiva;
f)
prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo principale di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi;
g)
schemi pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 22 ) o della direttiva 2009/138/CE;
h)
singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;
i)
un prodotto pensionistico individuale paneuropeo quale definito all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 23 );
5)
«attività tradizionale tokenizzata», un tipo di cripto-attività che rappresenta un’attività tradizionale, compreso un token di moneta elettronica;
6)
«token collegato ad attività», un token collegato ad attività quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 6, del regolamento (UE) 2023/1114;
7)
«servizio per le cripto-attività»: un servizio per le cripto-attività quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) 2023/1114. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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