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+Articolo 208 3. |
Articolo 208 3.In materia di sorveglianza sui valori immobiliari e sulla valutazione degli immobili sono soddisfatti i seguenti requisiti:
a)
gli enti sorvegliano il valore dell'immobile frequentemente ed almeno una volta all'anno per gli immobili non residenziali e una volta ogni tre anni per gli immobili residenziali. Gli enti realizzano verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;
b)
la valutazione dell’immobile è rivista quando le informazioni a disposizione degli enti indicano che il suo valore può essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali del mercato e tale revisione è effettuata da un perito che possieda le necessarie qualifiche, capacità ed esperienze per compiere una valutazione e che sia indipendente dal processo di decisione del credito; le considerazioni relative ai fattori ambientali, sociali e di governance, comprese quelle relative alle limitazioni imposte dai pertinenti obiettivi normativi e atti giuridici dell’Unione e degli Stati membri, nonché, ove pertinente per gli enti attivi a livello internazionale, dagli obiettivi giuridici e normativi dei paesi terzi, sono considerate un’indicazione del fatto che il valore dell’immobile potrebbe essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali del mercato; per prestiti superiori a 3 milioni di EUR o al 5 % dei fondi propri dell’ente, la stima dell’immobile è rivista da tale perito almeno ogni tre anni. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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