+Articolo 208 Requisiti per le garanzie immobiliari
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---+Article 208 3a.
---+Articolo 208 4.
---+Articolo 208 5.

Articolo 208 Requisiti per le garanzie immobiliari

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 208 1.
I beni immobili si considerano come garanzie reali ammissibili solo se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5.
Articolo 208 2.

In materia di certezza giuridica sono rispettati i seguenti requisiti:

a) 

l'ipoteca o il vincolo sono opponibili in tutte le giurisdizioni pertinenti al momento della conclusione del contratto di credito, e sono prontamente registrati nella forma prescritta;

b) 

sono stati osservati tutti i requisiti giuridici per perfezionare la garanzia;

c) 

il contratto di protezione e il procedimento giuridico sottostante sono tali da consentire all'ente di escutere la garanzia in tempi ragionevoli.

Articolo 208 3.

In materia di sorveglianza sui valori immobiliari e sulla valutazione degli immobili sono soddisfatti i seguenti requisiti:

a) 

gli enti sorvegliano il valore dell'immobile frequentemente ed almeno una volta all'anno per gli immobili non residenziali e una volta ogni tre anni per gli immobili residenziali. Gli enti realizzano verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;

▼M17

b) 

la valutazione dell’immobile è rivista quando le informazioni a disposizione degli enti indicano che il suo valore può essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali del mercato e tale revisione è effettuata da un perito che possieda le necessarie qualifiche, capacità ed esperienze per compiere una valutazione e che sia indipendente dal processo di decisione del credito; le considerazioni relative ai fattori ambientali, sociali e di governance, comprese quelle relative alle limitazioni imposte dai pertinenti obiettivi normativi e atti giuridici dell’Unione e degli Stati membri, nonché, ove pertinente per gli enti attivi a livello internazionale, dagli obiettivi giuridici e normativi dei paesi terzi, sono considerate un’indicazione del fatto che il valore dell’immobile potrebbe essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali del mercato; per prestiti superiori a 3 milioni di EUR o al 5 % dei fondi propri dell’ente, la stima dell’immobile è rivista da tale perito almeno ogni tre anni.

Article 208 3a.

Institutions may monitor the value of the immovable property and identify the immovable property in need of revaluation, in accordance with paragraph 3, by means of advanced statistical or other mathematical methods (‘models’), provided that those methods are developed independently from the credit decision process and all of the following conditions are met:

(a) 

the institutions set out, in their policies and procedures, the criteria for using models to monitor the values of collateral and to identify the properties that should be revaluated; those policies and procedures shall account for such models’ proven track record, property-specific variables considered, the use of minimum available and accurate information, and the models’ uncertainty;

(b) 

the institutions ensure that the models used are:

(i) 

property- and location-specific at a sufficient level of granularity;

(ii) 

valid and accurate, and subject to robust and regular back-testing against the actual observed transaction prices;

(iii) 

based on a sufficiently large and representative sample, based on observed transaction prices;

(iv) 

based on up-to-date data of high quality;

(c) 

the institutions are ultimately responsible for the appropriateness and performance of the models;

(d) 

the institutions ensure that the documentation of the models is up to date;

(e) 

the institutions have in place adequate IT processes, systems and capabilities and have sufficient and accurate data for any model-based monitoring of the value of immovable property collateral and identification of property in need of revaluation;

(f) 

the estimates of models are independently validated and the validation process is generally consistent with the principles set out in Article 185, where applicable.

Articolo 208 4.
Gli enti documentano chiaramente i tipi di immobili residenziali e non residenziali accettati e la connessa politica creditizia.
Articolo 208 5.
Il bene immobile assunto come protezione del credito è adeguatamente assicurato contro il rischio di danni e gli enti dispongono di procedure per monitorare l’adeguatezza dell’assicurazione.

In deroga all’articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto ii), e fatta salva la deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, per le esposizioni garantite da beni immobili concesse prima del 1o gennaio 2025, gli enti che applicano il metodo IRB di cui al capo 3 del presente titolo utilizzando stime interne della LGD non sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito