+Articolo 253 Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
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Articolo 253 Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 253 1.
Nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  % a norma della presente sezione, gli enti possono dedurre dal capitale primario di classe 1 il valore dell’esposizione della posizione, conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. A tal fine il calcolo del valore dell’esposizione può riflettere la protezione del credito di tipo reale ammissibile conformemente all’articolo 249.
Articolo 253 2.
Se un ente si avvale dell’alternativa di cui al presente articolo, paragrafo 1, può sottrarre dall’importo specificato all’articolo 268 l’importo dedotto conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), in quanto requisito patrimoniale massimo che sarebbe calcolato per le esposizioni sottostanti se queste non fossero state cartolarizzate.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito