+Articolo 256 Determinazione del punto di attacco (A) e del punto di distacco (D)
---+Articolo 256 1.
---+Articolo 256 2.
---+Articolo 256 3.
---+Articolo 256 4.
---+Articolo 256 5.
---+Articolo 256 6.
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Articolo 256 Determinazione del punto di attacco (A) e del punto di distacco (D)
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 256 1.
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Ai fini della sottosezione 3, gli enti fissano il punto di attacco (A) alla soglia a partire dalla quale le perdite nel portafoglio di esposizioni sottostanti inizierebbero ad essere allocate alla posizione verso la cartolarizzazione pertinente. Il punto di attacco (A) è espresso come valore decimale tra zero e uno ed è pari al maggiore tra zero e il rapporto tra il saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, meno il saldo in essere di tutti i segmenti di rango superiore (senior) o pari (pari passu) al segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente, compresa l’esposizione stessa, e il saldo in essere di tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione.
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Articolo 256 2.
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Ai fini della sottosezione 3, gli enti fissano il punto di distacco (D) alla soglia a partire dalla quale le perdite nel portafoglio di esposizioni sottostanti determinerebbero la perdita totale del capitale per il segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente. Il punto di distacco (D) è espresso come valore decimale tra zero e uno ed è pari al maggiore tra zero e il rapporto tra il saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, meno il saldo in essere di tutti i segmenti di rango superiore (senior) al segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente, e il saldo in essere di tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione.
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Articolo 256 3.
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Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli enti trattano l’eccesso di garanzia e i fondi di riserva finanziati (funded reserve accounts) come segmenti e le attività comprendenti detti fondi di riserva come esposizioni sottostanti.
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Articolo 256 4.
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Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli enti non tengono conto dei fondi di riserva non finanziati (unfunded reserve accounts) e delle attività che non forniscono supporto di credito, come quelle che forniscono solo supporto di liquidità, swaps su valute o su tassi di interesse e conti di garanzia reale in contanti (cash collateral accounts) in relazione a queste posizioni verso la cartolarizzazione. Per i fondi di riserva finanziati e le attività che forniscono supporto di credito, gli enti trattano come posizioni verso la cartolarizzazione solo la parte dei fondi o delle attività che assorbe le perdite.
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Articolo 256 5.
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Nel caso in cui due o più posizioni della stessa operazione hanno durata differente ma condividono la ripartizione pro rata delle perdite, il calcolo dei punti di attacco (A) e dei punti di distacco (D) si basa sul saldo in essere aggregato di tali posizioni e i punti di attacco (A) e di distacco (D) che ne derivano risultano uguali.
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Articolo 256 6.
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Ai fini del calcolo dei punti di attacco (A) e dei punti di distacco (D) di una cartolarizzazione sintetica, l’ente cedente della cartolarizzazione tratta il valore dell’esposizione della posizione verso la cartolarizzazione corrispondente al margine positivo sintetico di cui all’articolo 248, paragrafo 1, lettera e), alla stregua di un segmento e adegua i punti di attacco (A) e i punti di distacco (D) degli altri segmenti che mantiene aggiungendo tale valore dell’esposizione al saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione. Gli enti diversi dall’ente cedente non effettuano tale adeguamento.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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