+Sezione 4 Valutazioni esterne del merito di credito
---+Articolo 270ter Uso delle valutazioni del merito del credito delle ECAI
---+Articolo 270quater Disposizioni sull’utilizzo delle valutazioni del merito di credito delle ECAI
---+Articolo 270 quinquies Uso delle valutazioni del merito di credito
------+Articolo 270 quinquies 1.
------+Articolo 270 quinquies 2.
------+Articolo 270 quinquies 3.
------+Articolo 270 quinquies 4.
---+Articolo 270 sexies Mappatura delle cartolarizzazioni
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Sezione 4 Valutazioni esterne del merito di credito
Sezione 4 Valutazioni esterne del merito di credito
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 270ter Uso delle valutazioni del merito del credito delle ECAI
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Articolo 270 ter
Uso delle valutazioni del merito del credito delle ECAI
Gli enti possono utilizzare le valutazioni del merito di credito per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione conformemente al presente capo solo nei casi in cui la valutazione del merito di credito è stata emessa o è stata avallata da un’ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009.
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Articolo 270quater Disposizioni sull’utilizzo delle valutazioni del merito di credito delle ECAI
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Articolo 270 quater
Disposizioni sull’utilizzo delle valutazioni del merito di credito delle ECAI
Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, gli enti utilizzano la valutazione del merito di credito di un’ECAI solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
non vi è disallineamento tra i tipi di pagamenti presi in considerazione nella valutazione del merito di credito e i tipi di pagamento cui l’ente ha diritto a titolo del contratto che dà origine alla posizione verso la cartolarizzazione in questione;
b)
l’ECAI pubblica le valutazioni del merito di credito e le informazioni sull’analisi delle perdite e dei flussi di cassa, sulla sensibilità dei rating alle modifiche delle ipotesi ad essi sottese, compresa la performance delle esposizioni sottostanti, nonché sulle procedure, sulle metodologie, sulle ipotesi e sugli elementi fondamentali su cui si basano le valutazioni conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009. Ai fini della presente lettera, le informazioni sono considerate pubblicamente disponibili se pubblicate in un formato accessibile. Le informazioni che sono messe a disposizione esclusivamente a un numero limitato di soggetti non sono considerate pubblicamente disponibili;
c)
le valutazioni del merito di credito sono incluse nella matrice di transizione dell’ECAI;
d)
le valutazioni del merito di credito non si basano, integralmente o parzialmente, su un sostegno di tipo personale fornito dallo stesso ente. Se una posizione si basa, integralmente o parzialmente, su un sostegno di tipo personale, l’ente considera la posizione come se fosse priva di rating ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per questa posizione conformemente alla sezione 3;
e)
l’ECAI si è impegnata a pubblicare spiegazioni su come la performance delle esposizioni sottostanti incida sulla valutazione del merito di credito.
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Articolo 270 quinquies Uso delle valutazioni del merito di credito
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Articolo 270 sexies Mappatura delle cartolarizzazioni
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Articolo 270 sexies
Mappatura delle cartolarizzazioni
L’EBA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare in modo obiettivo e coerente le classi di merito di credito di cui al presente capo relative alle pertinenti valutazioni del merito di credito di tutte le ECAI. In particolare, ai fini del presente articolo, l’EBA:
a)
distingue tra i gradi relativi di rischio espressi da ciascuna valutazione;
b)
considera fattori quantitativi quali i tassi di default o di perdita e i dati storici sulla performance delle valutazioni del merito di credito di ciascuna ECAI nelle diverse classi di attività;
c)
considera fattori qualitativi quali la gamma di operazioni valutate dall’ECAI, la sua metodologia e il significato delle sue valutazioni del merito di credito, in particolare se tali valutazioni tengono conto delle perdite attese o delle perdite del primo euro e del pagamento puntuale o finale degli interessi;
d)
si adopera per assicurare che le posizioni verso la cartolarizzazione alle quali è applicato lo stesso fattore di ponderazione del rischio sulla base delle valutazioni del merito di credito delle ECAI siano soggette a gradi di rischio di credito equivalenti.
L’EBA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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