|
+Articolo 395 1. |
Articolo 395 1.Tenuto conto dell’effetto dell’attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, l’ammontare dell’esposizione di un ente verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non supera il 25 % del capitale di classe 1 dell’ente stesso. Quando il cliente è un ente o un’impresa di investimento o quando un gruppo di clienti connessi include uno o più enti o imprese di investimento, detto importo non supera il 25 % del capitale di classe 1 dell’ente o 150 milioni di EUR, se superiore, purché la somma dei valori delle esposizioni, tenuto conto dell’effetto dell’attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, verso tutti i clienti connessi che non sono enti o imprese di investimento, non superi il 25 % del capitale di classe 1 dell’ente. Se l'importo di 150 milioni di EUR è superiore al 25 % del capitale di classe 1 dell'ente, il valore dell'esposizione, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403 del presente regolamento, non supera un limite ragionevole in termini di capitale di classe 1 dell'ente stesso. Tale limite è determinato dall'ente conformemente alle politiche e alle procedure di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE per far fronte e controllare il rischio di concentrazione. Tale limite non è superiore al 100 % del capitale di classe 1 dell'ente. Le autorità competenti possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR, nel qual caso ne informano l'ABE e la Commissione. In deroga al primo comma del presente paragrafo, il valore dell'esposizione di un G-SII verso un altro G-SII o un G-SII non UE, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, non deve superare il 15 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso. Il G-SII si conforma a tale limite al massimo entro 12 mesi dalla data in cui è stato individuato come G-SII. Ove il G-SII abbia un'esposizione verso un altro ente o gruppo identificato come G-SII o come G-SII non UE, esso deve rispettare tale limite entro 12 mesi a decorrere dalla data in cui tale altro ente o gruppo è stato identificato come G-SII o come G-SII non UE 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|