+Articolo 395 Limiti delle grandi esposizioni
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Articolo 395 Limiti delle grandi esposizioni
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 395 1.
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Tenuto conto dell’effetto dell’attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, l’ammontare dell’esposizione di un ente verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non supera il 25 % del capitale di classe 1 dell’ente stesso. Quando il cliente è un ente o un’impresa di investimento o quando un gruppo di clienti connessi include uno o più enti o imprese di investimento, detto importo non supera il 25 % del capitale di classe 1 dell’ente o 150 milioni di EUR, se superiore, purché la somma dei valori delle esposizioni, tenuto conto dell’effetto dell’attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, verso tutti i clienti connessi che non sono enti o imprese di investimento, non superi il 25 % del capitale di classe 1 dell’ente. Se l'importo di 150 milioni di EUR è superiore al 25 % del capitale di classe 1 dell'ente, il valore dell'esposizione, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403 del presente regolamento, non supera un limite ragionevole in termini di capitale di classe 1 dell'ente stesso. Tale limite è determinato dall'ente conformemente alle politiche e alle procedure di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE per far fronte e controllare il rischio di concentrazione. Tale limite non è superiore al 100 % del capitale di classe 1 dell'ente. Le autorità competenti possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR, nel qual caso ne informano l'ABE e la Commissione. In deroga al primo comma del presente paragrafo, il valore dell'esposizione di un G-SII verso un altro G-SII o un G-SII non UE, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, non deve superare il 15 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso. Il G-SII si conforma a tale limite al massimo entro 12 mesi dalla data in cui è stato individuato come G-SII. Ove il G-SII abbia un'esposizione verso un altro ente o gruppo identificato come G-SII o come G-SII non UE, esso deve rispettare tale limite entro 12 mesi a decorrere dalla data in cui tale altro ente o gruppo è stato identificato come G-SII o come G-SII non UE
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Articolo 395 2.
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L'ABE, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, tenendo conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403 nonché degli sviluppi con riguardo al sistema bancario ombra e alle grandi esposizioni sia a livello di Unione che internazionale, emana orientamenti entro il 31 dicembre 2014 per fissare gli opportuni limiti aggregati di tali esposizioni ovvero singoli limiti più severi delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato. Nell'elaborare tali orientamenti, l'ABE considera se l'introduzione di limiti aggiuntivi abbia un significativo impatto negativo sul profilo di rischio degli enti stabiliti nell'Unione, sull'erogazione del credito all'economia reale ovvero sulla stabilità e sul regolare funzionamento dei mercati finanziari. Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione valuta l'adeguatezza e l'impatto dell'imposizione di limiti alle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato, tenendo conto degli sviluppi nell'Unione e internazionali con riguardo al sistema bancario ombra e alle grandi esposizioni, nonché dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se del caso, di una proposta legislativa sui limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori del quadro regolamentato.
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Article 395 2a.
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By 10 January 2027, EBA, after consulting ESMA, shall issue guidelines, in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, to update the guidelines referred to in paragraph 2 of this Article. In updating those guidelines, EBA shall take due account, among other considerations, of the contribution of shadow banking entities to the capital markets union, the potential adverse impact that any changes of those guidelines, including additional limits, could have on the business model and risk profile of the institutions and on the stability and the orderly functioning of financial markets. In addition, by 31 December 2027, EBA, after consulting ESMA, shall submit a report to the Commission on the contribution of shadow banking entities to the capital markets union and on institutions’ exposures to such entities, including on the appropriateness of aggregate limits or tighter individual limits to those exposures, while taking due account of the regulatory framework and business models of such entities. By 31 December 2028, the Commission shall, where appropriate, on the basis of that report, submit to the European Parliament and to the Council a legislative proposal on exposure limits to shadow banking entities.
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Articolo 395 3.
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Fatto salvo l'articolo 396, l'ente rispetta costantemente il pertinente limite di cui al paragrafo 1.
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Articolo 395 4.
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Le attività costituite da crediti e altre esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi riconosciute possono essere soggette allo stesso trattamento di cui al paragrafo 1.
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Articolo 395 5.
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I limiti fissati dal presente articolo possono essere superati per le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
l'esposizione non inclusa nel portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti connessi di cui trattasi non supera il limite fissato al paragrafo 1, essendo tale limite calcolato in riferimento al capitale di classe 1, in modo che il superamento risulti interamente dal portafoglio di negoziazione;
b)
l'ente rispetta un requisito aggiuntivo di fondi propri per la parte dell'esposizione che supera il limite di cui al paragrafo 1 del presente articolo, calcolato conformemente agli articoli 397 e 398;
c)
qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento di cui alla lettera b), l'esposizione che risulta dal portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti connessi di cui trattasi non supera il 500 % del capitale di classe 1 dell'ente;
d)
qualsiasi superamento protrattosi per oltre 10 giorni non supera, nel complesso, il 600 % del capitale di classe 1 dell'ente.
Ogniqualvolta sia stato superato limite, l'ente segnala senza indugio alle autorità competenti l'importo del superamento e il nome del cliente in questione e, ove applicabile, il nome del gruppo di clienti connessi in questione.
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Articolo 395 6.
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Ai fini del presente paragrafo, per misure strutturali si intendono misure adottate da uno Stato membro e attuate dalle pertinenti autorità competenti di tale Stato, prima dell'entrata in vigore di un atto legislativo che armonizzi esplicitamente tali misure, che impongono agli enti creditizi autorizzati in tale Stato membro di ridurre le loro esposizioni nei confronti di soggetti giuridici diversi a seconda delle loro attività, indipendentemente dall'ubicazione di dette attività, allo scopo di tutelare i depositanti e salvaguardare la stabilità finanziaria. Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 400, paragrafo 1, lettera f), qualora gli Stati membri adottino normative nazionali con le quali impongono l'adozione di misure strutturali all'interno di un gruppo bancario le autorità competenti possono imporre, agli enti del gruppo bancario che detengono depositi coperti da un sistema equivalente di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (
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), –o sistema di garanzia dei depositi in un paese terzo, di applicare un limite per le grandi esposizioni al di sotto del 25 % ma non inferiore al 15 % tra il 28 giugno 2013 e il 30 giugno 2015 e al 10 % dal 1o luglio 2015 su base subconsolidata conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, alle esposizioni infragruppo laddove queste ultime siano esposizioni verso un soggetto che non appartiene allo stesso sottogruppo per quanto riguarda le misure strutturali. Ai fini del presente paragrafo sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
tutti i soggetti appartenenti allo stesso sottogruppo per quanto riguarda le misure strutturali sono considerate un unico cliente o un gruppo di clienti connessi;
b)
le autorità competenti applicano un limite uniforme alle esposizioni di cui al primo comma.
L'applicazione di tale metodo lascia impregiudicata un'efficace vigilanza su base consolidata e non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, o costituisce o crea un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
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Articolo 395 7.
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Prima di adottare le misure strutturali specifiche di cui al paragrafo 6 attinenti alle grandi esposizioni le autorità competenti lo notificano al Consiglio, alla Commissione, alle autorità competenti interessate e all'ABE, almeno due mesi prima della pubblicazione della decisione di adottare misure strutturali, e presentano prove quantitative o qualitative pertinenti di tutto quanto segue:
a)
portata delle attività soggette alle misure strutturali;
b)
una spiegazione dei motivi per cui tali progetti di misure sono ritenuti adeguati, efficaci e proporzionati per proteggere i depositanti;
c)
una valutazione del probabile impatto positivo o negativo delle misure sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro.
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Articolo 395 8.
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Il potere di adottare un atto di esecuzione inteso ad accettare o respingere le misure nazionali proposte di cui al paragrafo 7 è conferito alla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 464, paragrafo 2. Entro un mese dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 7, l'ABE trasmette al Consiglio, alla Commissione e allo Stato membro interessato il proprio parere riguardo ai punti menzionati in tale paragrafo. Anche le autorità competenti interessate possono trasmettere il proprio parere sui punti menzionati in tale paragrafo al Consiglio, alla Commissione e allo Stato membro interessato. Tenendo nella massima considerazione i pareri di cui al secondo comma e qualora vi siano motivi validi, solidi e circostanziati per ritenere che le misure abbiano sul mercato interno conseguenze negative maggiori dei benefici in termini di stabilità finanziaria, la Commissione può, entro due mesi dalla ricezione della notifica, respingere le misure nazionali proposte. Diversamente la Commissione accetta le misure nazionali proposte per un periodo iniziale di due anni e, laddove opportuno, le misure possono essere soggette a modifica. La Commissione può respingere le misure nazionali proposte soltanto se ritiene che esse comportino effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, costituendo o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno o alla libera circolazione dei capitali in conformità delle disposizioni del TFUE. La valutazione della Commissione tiene conto del parere dell'ABE e considera le prove presentate, conformemente al paragrafo 7. Prima della scadenza delle misure le autorità competenti possono proporre nuove misure per la proroga del periodo di applicazione, ogni volta per ulteriori due anni. In tal caso lo notificano alla Commissione, al Consiglio, alle autorità competenti interessate e all'ABE. L'approvazione delle nuove misure è soggetta alla procedura di cui al presente articolo. Il presente articolo non pregiudica l'articolo 458.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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