+Articolo 401 Calcolo dell'effetto dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito
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Articolo 401 Calcolo dell'effetto dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 401 1.
Per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, un ente può utilizzare il «valore dell'esposizione corretto integralmente» (E*) calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, tenendo conto dell'attenuazione del rischio di credito, delle rettifiche per volatilità e dei disallineamenti di durata di cui a detto capo.
Articolo 401 2.
Ad eccezione degli enti che utilizzano il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, ai fini del paragrafo 1, gli enti si avvalgono del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, a prescindere dal metodo utilizzato per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di credito.

In deroga al paragrafo 1, gli enti che hanno l'autorizzazione a utilizzare i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, e capo 6, sezione 6, possono avvalersi di tali metodi per il calcolo del valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli.

Articolo 401 3.
Per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, gli enti effettuano prove di stress periodiche sulle loro concentrazioni di rischio di credito, tra l'altro per quanto riguarda il valore di realizzo di tutte le garanzie reali accettate.

Le prove di stress periodiche di cui al primo comma riguardano i rischi derivanti dagli eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato che potrebbero avere un impatto negativo sull'adeguatezza dei fondi propri dell'ente, nonché i rischi derivanti dal realizzo delle garanzie reali in situazioni di stress.

Le prove di stress effettuate sono sufficienti e adeguate alla valutazione di tali rischi.

Gli enti includono nelle loro strategie per la gestione del rischio di concentrazione i seguenti elementi:

a) 

politiche e procedure per far fronte ai rischi derivanti dai disallineamenti di durata tra le esposizioni e tutte le protezioni creditizie a esse relative;

b) 

politiche e procedure relative al rischio di concentrazione derivante dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, in particolare dalle grandi esposizioni creditizie indirette, ad esempio le esposizioni nei confronti di un unico emittente di titoli accettati come garanzia reale.

Articolo 401 4.
Quando un ente riduce l'esposizione verso un cliente utilizzando una tecnica di attenuazione del rischio di credito ammissibile a norma dell'articolo 399, paragrafo 1, l'ente tratta, secondo le modalità stabilite all'articolo 403, la parte dell'esposizione corrispondente alla riduzione come esposizione verso il fornitore di protezione anziché verso il cliente.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito