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+Articolo 436 Informativa sull'ambito di applicazione |
Articolo 436 Informativa sull'ambito di applicazioneArticolo 436 Informativa sull'ambito di applicazione Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del presente regolamento, gli enti pubblicano le informazioni seguenti:
a)
la denominazione sociale dell'ente al quale si applica il presente regolamento;
b)
la riconciliazione tra il bilancio consolidato redatto conformemente alla disciplina contabile applicabile e il bilancio consolidato redatto in conformità con i requisiti in materia di consolidamento regolamentare di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3; tale riconciliazione indica le differenze tra gli ambiti contabili e regolamentari del consolidamento e i soggetti giuridici inclusi nell'ambito regolamentare del consolidamento se differisce dall'ambito del consolidamento contabile; lo schema relativo ai soggetti giuridici inclusi nell'ambito del consolidamento regolamentare indica il metodo di consolidamento regolamentare se è differente dal metodo di consolidamento contabile, se tali soggetti sono consolidati integralmente o consolidati proporzionalmente e se le partecipazioni in tali soggetti giuridici sono dedotte dai fondi propri;
c)
una ripartizione delle attività e delle passività del bilancio consolidato redatto in conformità con i requisiti in materia di consolidamento regolamentare di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3, ripartite per tipo di rischio come indicato alla presente parte;
d)
una riconciliazione che individui le principali fonti di differenze fra i valori contabili nel bilancio nell'ambito regolamentare del consolidamento di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3, e l'importo dell'esposizione utilizzato a fini regolamentari; tale riconciliazione è completata da informazioni qualitative in merito alle principali fonti di differenze suindicate;
e)
per le esposizioni sia per il portafoglio di negoziazione che per quello di non negoziazione corrette in conformità degli articoli 34 e 105, una ripartizione degli importi degli elementi costitutivi dell'aggiustamento prudente della valutazione di un ente, per tipo di rischio, e il totale degli elementi costitutivi separatamente per le posizioni del portafoglio di negoziazione e di quello di non negoziazione;
f)
eventuali impedimenti di fatto o di diritto attuali o attesi che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'impresa madre e le sue filiazioni;
g)
l'importo aggregato del quale i fondi propri effettivi sono inferiori a quanto richiesto in tutte le filiazioni che non sono incluse nel consolidamento e le denominazioni sociali di tali filiazioni;
h)
se del caso, le situazioni in cui viene fatto ricorso alla deroga di cui all'articolo 7 o al metodo di consolidamento individuale di cui all'articolo 9. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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