+Articolo 436 Informativa sull'ambito di applicazione

Articolo 436 Informativa sull'ambito di applicazione

Articolo 436

Informativa sull'ambito di applicazione

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del presente regolamento, gli enti pubblicano le informazioni seguenti:

a) 

la denominazione sociale dell'ente al quale si applica il presente regolamento;

b) 

la riconciliazione tra il bilancio consolidato redatto conformemente alla disciplina contabile applicabile e il bilancio consolidato redatto in conformità con i requisiti in materia di consolidamento regolamentare di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3; tale riconciliazione indica le differenze tra gli ambiti contabili e regolamentari del consolidamento e i soggetti giuridici inclusi nell'ambito regolamentare del consolidamento se differisce dall'ambito del consolidamento contabile; lo schema relativo ai soggetti giuridici inclusi nell'ambito del consolidamento regolamentare indica il metodo di consolidamento regolamentare se è differente dal metodo di consolidamento contabile, se tali soggetti sono consolidati integralmente o consolidati proporzionalmente e se le partecipazioni in tali soggetti giuridici sono dedotte dai fondi propri;

c) 

una ripartizione delle attività e delle passività del bilancio consolidato redatto in conformità con i requisiti in materia di consolidamento regolamentare di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3, ripartite per tipo di rischio come indicato alla presente parte;

d) 

una riconciliazione che individui le principali fonti di differenze fra i valori contabili nel bilancio nell'ambito regolamentare del consolidamento di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3, e l'importo dell'esposizione utilizzato a fini regolamentari; tale riconciliazione è completata da informazioni qualitative in merito alle principali fonti di differenze suindicate;

e) 

per le esposizioni sia per il portafoglio di negoziazione che per quello di non negoziazione corrette in conformità degli articoli 34 e 105, una ripartizione degli importi degli elementi costitutivi dell'aggiustamento prudente della valutazione di un ente, per tipo di rischio, e il totale degli elementi costitutivi separatamente per le posizioni del portafoglio di negoziazione e di quello di non negoziazione;

f) 

eventuali impedimenti di fatto o di diritto attuali o attesi che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'impresa madre e le sue filiazioni;

g) 

l'importo aggregato del quale i fondi propri effettivi sono inferiori a quanto richiesto in tutte le filiazioni che non sono incluse nel consolidamento e le denominazioni sociali di tali filiazioni;

h) 

se del caso, le situazioni in cui viene fatto ricorso alla deroga di cui all'articolo 7 o al metodo di consolidamento individuale di cui all'articolo 9.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito