+2. Enti soggetti alla raccolta di dati 2.1. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che …

2. Enti soggetti alla raccolta di dati 2.1. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che …

Enti soggetti alla raccolta di dati

2.1. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che l’esercizio di benchmarking delle prassi di remunerazione copra almeno il 60 % del settore finanziario costituito dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento nella rispettiva giurisdizione, espresso in termini di attività totali aggregate degli enti alla chiusura dell’anno civile.

2.2. Qualora le autorità competenti non possano ragionevolmente assicurare una copertura del 60 %, ad esempio perché il mercato è dominato da filiazioni di enti del SEE insediati in un altro Stato membro e tali enti non sarebbero inclusi nei dati segnalati in base all’elenco di enti fornito dall’ABE, le autorità competenti possono, in alternativa, trasmettere informazioni riguardanti un massimo di variazioni rispetto all’anno precedente. È opportuno evitare, per quanto possibile, di apportare modifiche al campione degli enti, in modo da assicurare la stabilità dello stesso. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere i dati per tutti gli enti compresi nell’elenco istituito dall’ABE.

2.5. Le autorità competenti che hanno incluso filiazioni nell’elenco degli enti dovrebbero esaminare l’elenco fornito dall’ABE per assicurare che i dati relativi a tali filiazioni non siano da raccogliere a livello consolidato. In questo caso, se la filiazione rientra nel perimetro di consolidamento di un ente incluso nell’esercizio di benchmarking dell’ABE, l’autorità competente dovrebbe chiedere all’ABE di eliminare la filiazione dall’elenco degli enti, in modo che i dati per quella filiazione siano trasmessi soltanto nell’ambito dei dati consolidati raccolti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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