+Title I - Subject matter, scope and definitions
---+1. Oggetto e ambito di applicazione dei presenti orientamenti 1.1. I presenti orientamenti …
---+2. Enti soggetti alla raccolta di dati 2.1. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che …
---+3. Perimetro del consolidamento e ambito della raccolta dei dati 3.1. Le autorità competenti …
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Title I - Subject matter, scope and definitions
Title I - Subject matter, scope and definitions
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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1. Oggetto e ambito di applicazione dei presenti orientamenti 1.1. I presenti orientamenti …
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Oggetto e ambito di applicazione dei presenti orientamenti 1.1. I presenti orientamenti forniscono ulteriori dettagli circa: - (a) le informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all’ABE in relazione all’esercizio di benchmarking delle tendenze e delle prassi in materia di remunerazione ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE1 ;
- (b) l’esercizio di benchmarking delle tendenze e delle prassi in materia di remunerazione a livello del SEE, le misure da intraprendere per assicurare la coerenza dei dati raccolti a tal fine e il coinvolgimento procedurale delle autorità competenti nell’esercizio di benchmarking delle remunerazioni (“l’esercizio”) condotto dall’ABE ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.
1.2. I presenti orientamenti si rivolgono alle autorità competenti. 1.3. Nell’ambito dei presenti orientamenti si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2013/36/UE o all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/20132 .
1 Membri dell’organo con funzione di supervisione strategica: comprende i consiglieri non esecutivi di qualunque organo nel perimetro del consolidamento, in conformità con l’articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2013/36/UE. I membri dovrebbero essere assegnati a suddetta categoria tenendo conto del punto 5.7 dei presenti orientamenti. I gettoni di presenza dovrebbero essere indicati come remunerazione. 2 Membri dell’organo con funzione di gestione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2013/36/UE aventi funzioni esecutive all’interno dell’organo: comprende tutti i consiglieri esecutivi di qualunque organo nel perimetro del consolidamento. 3 Compresi i servizi di consulenza finanziaria alle imprese, i servizi di "private equity", i mercati di capitali, le negoziazioni e le vendite. 4 Compresa l’intera attività di concessione del credito (a privati e imprese). 5 Comprese la gestione di portafoglio, la gestione di OICVM e altre forme di gestione patrimoniale. 6 Tutte le funzioni aventi responsabilità per l'intero ente a livello consolidato e per le filiazioni con tali funzioni a livello individuale, ad esempio Risorse umane, IT. 7 Personale attivo nelle funzioni indipendenti di gestione dei rischi, di conformità alle norme e di revisione interna così come descritte negli orientamenti ABE sull’organizzazione interna. Questi obblighi di segnalazione dovrebbero applicarsi alle suddette funzioni a livello consolidato e a livello individuale per le filiazioni aventi tali funzioni. 8 Personale che non può essere ricondotto a uno degli altri settori operativi.
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2. Enti soggetti alla raccolta di dati 2.1. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che …
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Enti soggetti alla raccolta di dati 2.1. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che l’esercizio di benchmarking delle prassi di remunerazione copra almeno il 60 % del settore finanziario costituito dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento nella rispettiva giurisdizione, espresso in termini di attività totali aggregate degli enti alla chiusura dell’anno civile. 2.2. Qualora le autorità competenti non possano ragionevolmente assicurare una copertura del 60 %, ad esempio perché il mercato è dominato da filiazioni di enti del SEE insediati in un altro Stato membro e tali enti non sarebbero inclusi nei dati segnalati in base all’elenco di enti fornito dall’ABE, le autorità competenti possono, in alternativa, trasmettere informazioni riguardanti un massimo di variazioni rispetto all’anno precedente. È opportuno evitare, per quanto possibile, di apportare modifiche al campione degli enti, in modo da assicurare la stabilità dello stesso. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere i dati per tutti gli enti compresi nell’elenco istituito dall’ABE. 2.5. Le autorità competenti che hanno incluso filiazioni nell’elenco degli enti dovrebbero esaminare l’elenco fornito dall’ABE per assicurare che i dati relativi a tali filiazioni non siano da raccogliere a livello consolidato. In questo caso, se la filiazione rientra nel perimetro di consolidamento di un ente incluso nell’esercizio di benchmarking dell’ABE, l’autorità competente dovrebbe chiedere all’ABE di eliminare la filiazione dall’elenco degli enti, in modo che i dati per quella filiazione siano trasmessi soltanto nell’ambito dei dati consolidati raccolti.
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3. Perimetro del consolidamento e ambito della raccolta dei dati 3.1. Le autorità competenti …
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Perimetro del consolidamento e ambito della raccolta dei dati 3.1. Le autorità competenti dovrebbero raccogliere i dati al livello più alto di consolidamento come disposto nella parte uno, titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ossia il livello di consolidamento nel SEE, che comprende tutte le filiazioni e succursali di un gruppo, insediate in uno Stato membro o in un paese terzo. La raccolta dei dati sulle remunerazioni dovrebbe avere la stessa portata prevista per l’applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata. 3.2. Le autorità competenti responsabili della vigilanza su base consolidata a livello di SEE dovrebbero raccogliere le informazioni descritte nei presenti orientamenti presso l’ente tenuto al rispetto dei requisiti di cui all’articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello consolidato.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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