+3. Perimetro del consolidamento e ambito della raccolta dei dati 3.1. Le autorità competenti …
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3. Perimetro del consolidamento e ambito della raccolta dei dati 3.1. Le autorità competenti …
Perimetro del consolidamento e ambito della raccolta dei dati 3.1. Le autorità competenti dovrebbero raccogliere i dati al livello più alto di consolidamento come disposto nella parte uno, titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ossia il livello di consolidamento nel SEE, che comprende tutte le filiazioni e succursali di un gruppo, insediate in uno Stato membro o in un paese terzo. La raccolta dei dati sulle remunerazioni dovrebbe avere la stessa portata prevista per l’applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata. 3.2. Le autorità competenti responsabili della vigilanza su base consolidata a livello di SEE dovrebbero raccogliere le informazioni descritte nei presenti orientamenti presso l’ente tenuto al rispetto dei requisiti di cui all’articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello consolidato.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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