+8. Le seguenti indicazioni si applicano con riferimento alla misura che impone all’ente di limitare …
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8. Le seguenti indicazioni si applicano con riferimento alla misura che impone all’ente di limitare …
Le seguenti indicazioni si applicano con riferimento alla misura che impone all’ente di limitare le esposizioni massime, singole e aggregate, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2014/59/UE. - a) Qualora sia necessario sostenere una strategia di risoluzione che comporta la separazione delle entità giuridiche all’interno del gruppo, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre all’ente di ridurre i limiti di esposizione infragruppo al fine di contenere l’interconnessione finanziaria interna tra le entità del gruppo (o i sottogruppi) che devono essere soggette a risoluzione distinta secondo la strategia di risoluzione, se tale esposizione infragruppo pregiudica la possibilità di risoluzione dell’ente. Analogamente, ciò può essere applicato in relazione a un’entità separata ( ring-fenced entity ) se, conformemente agli obblighi di legge o alle decisioni di vigilanza, una separazione di alcune attività in questo tipo di entità viene richiesta, se ciò è necessario per garantire la credibilità e la fattibilità del ricorso a strumenti di risoluzione nei confronti dell’entità separata o delle restanti parti all’interno del gruppo.
- b) Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre agli enti di limitare le esposizioni verso le società veicolo collegate all’ente attraverso significativi impegni non utilizzati, garanzie rilevanti o lettere di patrocinio che non sono consolidati nel bilancio dell’ente e che non rientrano nell’ambito dei poteri di risoluzione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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