+8. Le seguenti indicazioni si applicano con riferimento alla misura che impone all’ente di limitare …

8. Le seguenti indicazioni si applicano con riferimento alla misura che impone all’ente di limitare …

Le seguenti indicazioni si applicano con riferimento alla misura che impone all’ente di limitare le esposizioni massime, singole e aggregate, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2014/59/UE.

  • a) Qualora sia necessario sostenere una strategia di risoluzione che comporta la separazione delle entità giuridiche all’interno del gruppo, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre all’ente di ridurre i limiti di esposizione infragruppo al fine di contenere l’interconnessione finanziaria interna tra le entità del gruppo (o i sottogruppi) che devono essere soggette a risoluzione distinta secondo la strategia di risoluzione, se tale esposizione infragruppo pregiudica la possibilità di risoluzione dell’ente. Analogamente, ciò può essere applicato in relazione a un’entità separata ( ring-fenced entity ) se, conformemente agli obblighi di legge o alle decisioni di vigilanza, una separazione di alcune attività in questo tipo di entità viene richiesta, se ciò è necessario per garantire la credibilità e la fattibilità del ricorso a strumenti di risoluzione nei confronti dell’entità separata o delle restanti parti all’interno del gruppo.
  • b) Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre agli enti di limitare le esposizioni verso le società veicolo collegate all’ente attraverso significativi impegni non utilizzati, garanzie rilevanti o lettere di patrocinio che non sono consolidati nel bilancio dell’ente e che non rientrano nell’ambito dei poteri di risoluzione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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