+12. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alle misure che limitano o impediscono lo …
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12. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alle misure che limitano o impediscono lo …
Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alle misure che limitano o impediscono lo sviluppo di linee di business o la vendita di prodotti, sia nuovi che esistenti, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2014/59/UE. - a) Le autorità di risoluzione dovrebbero considerare l’applicazione di limitazioni ai prodotti che sono strutturati in modo tale da compromettere il ricorso agli strumenti di risoluzione, o con la finalità di eludere la loro applicazione.
- b) Le autorità dovrebbero valutare se limitare o impedire lo sviluppo o la vendita di prodotti disciplinati dalla legislazione di paesi terzi o di strumenti emessi da entità di una giurisdizione estera, per esempio una filiale o una società veicolo di un paese terzo, se la legge del paese terzo non consente il ricorso ai poteri di risoluzione previsti dalla strategia di risoluzione o non li rende efficacemente esercitabili, o se la vendita di tali prodotti può generare effetti negativi significativi sull’uso o sull’esercizio dei poteri di risoluzione. In siffatte condizioni, le autorità dovrebbero anche prendere in considerazione la limitazione delle vendite a investitori di giurisdizioni estere, in cui la detenzione di prodotti da parte di tali investitori potrebbe dare luogo ad azioni legali nei confronti dell’autorità di risoluzione.
- c) Le autorità dovrebbero valutare se imporre agli enti di limitare lo sviluppo o la vendita di prodotti se, a causa della complessità dei prodotti stessi, la valutazione degli obblighi dell’ente da parte dell’autorità di risoluzione viene compromessa o la valutazione ai sensi dell’articolo 36 della direttiva 2014/59/UE viene ostacolata in modo significativo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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