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12. Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alle misure che limitano o impediscono lo …

Le seguenti indicazioni si applicano in relazione alle misure che limitano o impediscono lo sviluppo di linee di business o la vendita di prodotti, sia nuovi che esistenti, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2014/59/UE.

  • a) Le autorità di risoluzione dovrebbero considerare l’applicazione di limitazioni ai prodotti che sono strutturati in modo tale da compromettere il ricorso agli strumenti di risoluzione, o con la finalità di eludere la loro applicazione.
  • b) Le autorità dovrebbero valutare se limitare o impedire lo sviluppo o la vendita di prodotti disciplinati dalla legislazione di paesi terzi o di strumenti emessi da entità di una giurisdizione estera, per esempio una filiale o una società veicolo di un paese terzo, se la legge del paese terzo non consente il ricorso ai poteri di risoluzione previsti dalla strategia di risoluzione o non li rende efficacemente esercitabili, o se la vendita di tali prodotti può generare effetti negativi significativi sull’uso o sull’esercizio dei poteri di risoluzione. In siffatte condizioni, le autorità dovrebbero anche prendere in considerazione la limitazione delle vendite a investitori di giurisdizioni estere, in cui la detenzione di prodotti da parte di tali investitori potrebbe dare luogo ad azioni legali nei confronti dell’autorità di risoluzione.
  • c) Le autorità dovrebbero valutare se imporre agli enti di limitare lo sviluppo o la vendita di prodotti se, a causa della complessità dei prodotti stessi, la valutazione degli obblighi dell’ente da parte dell’autorità di risoluzione viene compromessa o la valutazione ai sensi dell’articolo 36 della direttiva 2014/59/UE viene ostacolata in modo significativo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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